l Decreto 8 gennaio 2025, emanato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo Sport, introduce requisiti stringenti in materia di sicurezza, salute e benessere di cavalli atleti e pubblico nelle manifestazioni equestri che si svolgono al di fuori di impianti o percorsi autorizzati.
Questo decreto si inserisce nel quadro della riforma sportiva avviata con il Dlgs n. 36/2021, che ha disciplinato anche gli sport equestri. Per la professione veterinaria, questa normativa rappresenta un nuovo punto di riferimento cruciale per l’aggiornamento di compiti e responsabilità nel delicato settore delle competizioni e rievocazioni storiche con equidi.
L’ambito di applicazione del Decreto
L’ambito di applicazione del Decreto include le manifestazioni equestri pubbliche o aperte al pubblico, incluse le prove, in cui vengono impiegati equidi, ad eccezione di mostre, sfilate e cortei. Sono escluse le manifestazioni equestri che si svolgono all’interno di impianti e percorsi già autorizzati dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF), dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), dalla Fitetrec-Ante o da un ente di promozione sportiva riconosciuto per gli sport equestri.
L’articolo 1 del DPCM introduce una serie di definizioni, tra cui alcune sono di particolare interesse per la professione veterinaria, come la figura del “medico veterinario ippiatra”, individuato come un medico veterinario con comprovata esperienza nel settore degli equidi, sottolineando la necessità di competenze specialistiche nella gestione sanitaria degli equidi atleti.

Gli equidi sono definiti come “cavalli atleti” ai sensi dell’articolo 22 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, cioè equidi registrati, non destinati alla produzione alimentare, utilizzati per l’attività sportiva e la partecipazione alle competizioni equestri. La registrazione richiede il Documento di Identificazione conforme al Regolamento (UE) n. 262/2015 e l’iscrizione al “repertorio cavalli atleti” presso le federazioni indicate dal decreto o enti di promozione sportiva competenti.
Una maggiore attenzione agli aspetti sanitari e al benessere degli equidi
Viene, inoltre, disciplinato (articolo 3) il procedimento per l’autorizzazione delle manifestazioni equestri rientranti nel suo ambito di applicazione, la quale dovrà essere rilasciata dall’autorità competente previo parere di una Commissione, integrata da un medico veterinario dell’Azienda sanitaria locale territorialmente competente e dal tecnico del fondo. Questa integrazione evidenzia una maggiore attenzione agli aspetti sanitari e al benessere degli equidi, fin dalla fase istruttoria del procedimento previsto.
L’istanza di autorizzazione deve includere una relazione che attesti il rispetto delle misure di sicurezza e salute per fantini, equidi e pubblico. La Commissione verifica, inoltre, la conformità dello stato dei luoghi al progetto presentato. Il veterinario ASL e il tecnico del fondo, che integrano la Commissione, sono individuati dall’autorità competente entro sette giorni dal ricevimento della domanda.
Molto spazio al ruolo e alle responsabilità del medico veterinario ippiatra
L’articolo 5 è interamente dedicato agli equidi e ai fantini, alla relativa sicurezza e alle garanzie di benessere animale, ma dedica anche molto spazio a delineare in modo preciso il ruolo e le responsabilità del medico veterinario ippiatra, la cui presenza deve sempre essere garantita dall’ente organizzatore durante manifestazioni e prove, per eseguire tutte le valutazioni necessarie all’ammissione degli equidi alle manifestazioni. Esse sono le seguenti:
- Gli equidi devono avere una struttura psico-fisica idonea alla prestazione richiesta.
- Non possono essere utilizzati equidi che non abbiano compiuto quattro anni alla data della manifestazione.
- È vietato l’uso di cavalli di razza purosangue inglese nelle manifestazioni che prevedono corse di velocità.
Una specifica indicazione del medico veterinario presente è richiesta anche per la scelta di bardatura, attrezzature e ferratura. Questa disposizione rafforza il ruolo del veterinario anche nella valutazione e nella prescrizione degli ausili più idonei per la protezione degli animali.
Prima dell’evento, il veterinario effettua l’esame obiettivo generale sugli animali, ne valuta le condizioni (anche sulla base di documentazione sanitaria fornita dal veterinario di fiducia) ed esegue, se necessario, visite più approfondite o ulteriori accertamenti per l’ammissione degli equidi. È responsabile della scelta degli equidi nonché, come sopra riportato, della bardatura, delle attrezzature e della ferratura degli animali.

I compiti del medico veterinario iniziano da qui
Stato di salute e identificazione
Gli equidi devono essere in buono stato di salute, regolarmente identificati e registrati. La verifica di tali requisiti è demandata sia al medico veterinario dell’azienda sanitaria locale competente per territorio che al medico veterinario ippiatra, in una sinergia che rafforza i controlli sanitari.
Sicurezza e soccorso
L’ente organizzatore deve assicurare un adeguato servizio di soccorso per gli equidi secondo quanto previsto nell’allegato 4, che specifica la dotazione necessaria del mezzo di soccorso e/o trasporto (inclusa la disponibilità di un sistema di trasporto per animali non deambulanti, di farmaci per la terapia d’urgenza e di un telo di protezione per proteggere le operazioni di soccorso dalla vista del pubblico) e la disponibilità di una struttura veterinaria per equidi.
Scheda tecnica e monitoraggio
Il medico veterinario ASL presente durante l’evento deve poi inviare una scheda tecnica (conforme all’allegato 1) al Centro di referenza per il benessere animale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna. L’Istituto è tenuto a inviare ogni anno, a sua volta, una relazione al Ministero della Salute, che pubblica annualmente i dati statistici sulle manifestazioni.
Deve essere adottato un regolamento antidoping per le manifestazioni equestri
L’articolo 7 vieta il trattamento degli animali con sostanze ad azione dopante, e gli enti organizzatori devono effettuare controlli a campione, anche prima della gara, e adottare un regolamento antidoping. La nuova disciplina sembra rappresentare un passo avanti per il benessere animale rispetto alla precedente ordinanza del 2011. Aspetti migliorativi includono la definizione di “cavallo atleta”, l’integrazione obbligatoria dei veterinari nella Commissione di vigilanza, il ruolo centrale del veterinario ippiatra, con responsabilità più definite rispetto al passato, l’obbligo di soccorso adeguato, limiti di età e razza degli animali, il sistema di raccolta dati, controlli antidoping rafforzati, e maggiore attenzione al tracciato.

Per i medici veterinari interessati al ruolo di ippiatra, l’entrata in vigore del decreto:
- rende più rilevante il possesso di competenze specialistiche e aggiornamento professionale;
- comporta un ruolo proattivo nella fase di autorizzazione, partecipando alla Commissione di vigilanza con pareri vincolanti sugli aspetti sanitari;
- aumenta le responsabilità con riferimento alla valutazione pre-gara dell’idoneità psico-fisica, alla scelta degli ausili e all’ammissione degli animali alle manifestazioni;
- richiede preparazione alla gestione di emergenze sanitarie, inclusa l’eutanasia;
- induce alla collaborazione interprofessionale, con enti organizzatori, fantini, tecnici del fondo e autorità competenti;
- attribuisce un ruolo cruciale al veterinario ASL nella fase di raccolta dati e monitoraggio, attraverso la compilazione della scheda tecnica.
È, inoltre, possibile un coinvolgimento nei controlli antidoping a campione.
In conclusione, il Decreto 8 gennaio 2025 attribuisce un ruolo centrale al medico veterinario, in particolare al veterinario ippiatra, nella tutela della salute e del benessere degli equidi impiegati nelle manifestazioni equestri.
Questa normativa non solo rafforza quanto già previsto dal Dlgs n. 36/2021, ma introduce un approccio più strutturato alla gestione veterinaria delle manifestazioni equestri, evidenziando la crescente responsabilità della professione nel garantire standard elevati di sicurezza e benessere animale anche in un settore che presenta fattori di rischio per gli animali.
In un contesto in cui le aspettative sociali e normative nei confronti della tutela degli animali sono in continua evoluzione, questo Decreto potrebbe rappresentare un passo significativo verso una maggiore professionalizzazione del settore e una regolamentazione più armonizzata.