Reddito conseguito e possibilità di permanere nel regime agevolato: la domanda del lettore
Sono un veterinario che ha iniziato a esercitare l’attività professionale nel corso dell’anno 2020 e, in tale anno, ho richiesto l’attribuzione della partita IVA. Ritenendo di essere in possesso dei requisiti per l’applicazione del regime forfetario previsto, com’è noto, anche per gli esercenti le libere professioni (articolo 1, comma 54, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190), ho manifestato, al momento della richiesta dell’attribuzione della partita IVA, la volontà di avvalermi del regime agevolato in questione.
Nel corso dell’anno 2021 l’ammontare dei compensi è stato superiore a quello previsto per poter permanere nel regime agevolato, pertanto, dall’anno 2022 ho adottato il regime di contabilità semplificata e, non avendo superato in tale anno l’ammontare dei compensi previsti per avvalersi del regime forfetario, nell’anno d’imposta 2023 ho nuovamente applicato il regime agevolato.
È possibile assoggettare all’imposta sostitutiva del 5% il reddito professionale con riferimento all’anno d’imposta 2023 (quarto anno di attività)?
La risposta del prof. Olivieri
Giova rammentare, in via preliminare, che i contribuenti in regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività in funzione del codice che contraddistingue l’attività esercitata (codice ATECO; coefficiente 78% nel caso dello svolgimento di attività professionali).

In tal modo, il contribuente determina il reddito imponibile lordo. Da tale reddito imponibile lordo sono deducibili i contributi previdenziali dovuti per legge. L’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali si rende, quindi, applicabile al reddito imponibile (al netto dei contributi previdenziali dovuti per legge), come sopra determinato, ed è pari al 15%, salvo la riduzione della stessa al 5% nel periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi, ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge (articolo 1, comma 65, della Legge n. 190/2014) e cioè:
- Il professionista non deve aver esercitato l’attività professionale, anche in forma associata, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività
- L’attività esercitata dal professionista non può costituire, in alcun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio della professione)
- Qualora si prosegua un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio, ragguagliati ad anno, non sia superiore a euro 85.000 (articolo 1, comma 54, della Legge n. 190/2014)
In assenza di chiarimenti ufficiali da parte dell’Agenzia delle Entrate sulla specifica questione, che appare controversa anche in dottrina, è opportuno, ad avviso di chi scrive, adottare un comportamento prudenziale applicando al reddito imponibile netto conseguito l’aliquota dell’imposta sostitutiva pari al 15% presentando, poi, apposita istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate.
Regime agevolato e passaggio da lavoratore dipendente ad autonoma: la domanda del lettore
Sono un veterinario dipendente sin dall’anno 2021. Il reddito annuale, derivante dal rapporto di lavoro dipendente, ammonta a circa 40.000 euro. Sono intenzionato a dare le dimissioni, risolvere, quindi, consensualmente il rapporto di lavoro entro il prossimo mese di luglio 2024 e iniziare, contestualmente, l’attività libero professionale richiedendo l’attribuzione della partita IVA.

Posso avvalermi del regime forfetario a decorrere dall’anno d’imposta 2024?
La risposta del prof. Olivieri
Com’è noto, il regime forfetario è applicabile, tra gli altri soggetti, sia a coloro che già svolgono un’attività professionale in forma individuale, sia a coloro che ne intraprendono una nuova. Tutti coloro che esercitano un’attività professionale possono, quindi, accedere al regime forfetario e permanere in tale regime subordinatamente al verificarsi delle condizioni previste dalla legge.
Per accedere al regime forfetario è necessario, con riferimento all’anno precedente, che il contribuente:
- Abbia conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori al limite di 85.000 euro
- Abbia sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori anche a progetto
Costituiscono cause ostative all’accesso al regime forfetario, tra le altre cause previste dalla legge (articolo 1, comma 57 dalla Legge n. 190/2014; circolare dell’Agenzia delle Entrate del 5 dicembre 2023, n. 32/E paragrafo 1.1):
- La percezione, nell’anno precedente, di redditi di lavoro dipendente (o di pensione) e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (articoli 49 e 50 del Testo Unico delle Imposte sui redditi) eccedenti l’importo di 30.000 euro
- L’esercizio prevalente dell’attività nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro (esclusi coloro che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni).
Stante la sussistenza di una causa ostativa, riconducibile alla percezione nell’anno precedente di redditi di lavoro dipendente eccedenti l’importo di 30.000 euro, il veterinario non potrà presentare la dichiarazione di inizio attività IVA aderendo al regime forfetario per l’anno 2024, non essendo infatti in possesso dei requisiti per accedere al regime agevolato in questione.
Non potendo, quindi, aderire al regime forfetario per l’anno d’imposta 2024, il veterinario adotterà per tale anno il regime di contabilità semplificata. È necessario, tuttavia, tenere presente che la causa ostativa di cui si è scritto non sussiste se il rapporto di lavoro è cessato nell’anno precedente (articolo 1, comma 57, lettera d-ter, Legge n. 190/2014).
L’Agenzia delle Entrate ha, infatti, precisato, a tale proposito, che “rilevano solo le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nell’anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario” (circolare n. 10/E del 4 aprile 2016, paragrafo 2.3).

È necessario, tuttavia, che il rapporto di lavoro sia completamente cessato nell’anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario. Infatti, nonostante le dimissioni siano efficaci nel momento in cui il datore di lavoro ne viene a conoscenza, senza necessità che vi sia l’accettazione da parte dello stesso datore di lavoro, solo al termine del periodo di preavviso vi è la cessazione dal servizio e decade il diritto alla retribuzione unitamente agli altri diritti connessi al rapporto di lavoro (risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello n. 368 del 24 maggio 2021).
Pertanto, se al termine dell’anno d’imposta 2024 il rapporto di lavoro dipendente sarà completamente cessato, come precisato dall’Agenzia delle entrate nella risposta all’interpello citato e di cui si è appena scritto, il veterinario, nel rispetto di tutte le disposizioni di legge, sussistendo i requisiti di accesso e in assenza di cause ostative, potrà accedere al regime forfetario a decorrere dall’anno 2025.