Scadenzario: 30 gennaio 2025
Ravvedimento operoso per regolarizzare i versamenti delle imposte e delle ritenute entro i 14 giorni successivi alla scadenza prevista
Scade il termine per regolarizzare, mediante ravvedimento operoso, l’omesso o insufficiente versamento delle imposte e delle ritenute da eseguire entro lo scorso 16 gennaio, beneficiando della riduzione delle sanzioni.
Per poter regolarizzare l’omesso o insufficiente versamento è necessario, nei quattordici giorni successivi alla data di scadenza prevista, versare:
- l’importo dovuto;
- la sanzione, calcolata sull’importo dovuto, pari allo 0,0833% per ogni giorno di ritardo;
- gli interessi legali per i giorni intercorrenti tra la data di scadenza del versamento fino al giorno nel quale è eseguito il pagamento del dovuto.
Gli interessi legali devono essere versati separatamente dagli altri importi dovuti eccezion fatta per la regolarizzazione delle ritenute operate. In tale ultimo caso, infatti, gli interessi legali devono, invece, essere versati unitamente all’importo delle ritenute regolarizzate.

Scadenzario: 31 gennaio 2025
Invio dei dati al sistema tessera sanitaria (STS) delle spese sanitarie relative ai documenti di spesa con data di pagamento compresa nel periodo 01/07/2024 – 31/12/2024
Invio al sistema tessera sanitaria (STS) dei dati di spesa sanitaria da parte dei soggetti tenuti relativi ai documenti di spesa con data di pagamento compresa nel periodo 01/07/2024 – 31/12/2024.
Scadenzario: 17 febbraio 2025 (cadendo il giorno 15 di sabato e il giorno 16 di domenica)
Ravvedimento operoso
Scade il termine per regolarizzare, mediante ravvedimento operoso, l’omesso o insufficiente versamento delle imposte e delle ritenute che da eseguire entro lo scorso 16 dicembre, beneficiando della riduzione delle sanzioni.
Per poter regolarizzare l’omesso o insufficiente versamento è necessario versare l’importo dovuto; la sanzione (1,25% dell’importo dovuto) e gli interessi legali calcolati sull’ammontare dell’importo dovuto, per i giorni intercorrenti tra la data di scadenza del versamento fino al giorno nel quale è stato eseguito il pagamento.
Gli interessi legali devono essere versati separatamente dagli altri importi dovuti, tranne per la regolarizzazione delle ritenute operate, caso in cui gli interessi legali vanno versati unitamente all’importo delle ritenute regolarizzate.
Versamento ritenute fiscali
Scade il termine per il pagamento delle ritenute alla fonte d’acconto e relative, tra gli altri, ai compensi per rapporti di lavoro dipendente e ad essi assimilati nonché lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente. Scade anche il termine per il versamento delle addizionali comunali e regionali trattenute.
Versamento mensile IVA
Scade il termine per il versamento dell’IVA dovuta dai veterinari e dalle associazioni professionali che eseguono le liquidazioni periodiche IVA con cadenza mensile.
Versamento contributi INPS
Scade il termine per eseguire il versamento dei contributi INPS, calcolati sulle retribuzioni di lavoro dipendente del mese precedente. Entro oggi, è necessario eseguire anche il versamento del contributo della gestione separata dovuto sui compensi corrisposti nel mese precedente ai soggetti tenuti all’iscrizione alla già menzionata gestione separata dell’INPS.
Versamento a saldo dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazione del TFR
Scade il termine per i datori di lavoro, per il versamento del saldo dell’imposta sostitutiva (al netto dell’acconto eventualmente versato nello scorso mese di dicembre), sulle rivalutazioni del fondo per il trattamento di fine rapporto maturate nell’anno precedente.
Versamento contributi INAIL autoliquidazione del premio
I datori di lavoro devono eseguire entro oggi il versamento del premio assicurativo anticipato per l’anno in corso unitamente all’eventuale conguaglio relativo all’anno precedente. Il pagamento del premio può essere versato anche in quattro rate (gravate di interessi) con scadenza 17 febbraio 2025, 16 maggio 2025, 20 agosto 2025, 17 novembre 2025.
Il termine per la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel corso dell’anno 2024 è, invece, previsto per il 28 febbraio 2025.
Veterinari titolari di partita iva – versamento rateale dell’ammontare dovuto a titolo di acconto delle imposte da corrispondere per l’anno d’imposta 2024
Scade il termine per il versamento rateale della seconda rata dell’ammontare dovuto, a titolo di acconto delle imposte da corrispondere per l’anno d’imposta 2024, secondo le risultanze della dichiarazione dei redditi – modello REDDITI 2024 – dalle persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta 2023 abbiano svolto un’attività di impresa o di lavoro autonomo e che abbiano dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro.
La rata è gravata degli interessi nella misura del 4% annuo.

Scadenzario: 28 febbraio 2025
Versamento imposta di bollo su fatture elettroniche – Imposta di bollo su fatture elettroniche IV trimestre
Ricorrendone le condizioni, scade oggi il pagamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre. Il pagamento può essere eseguito mediante il servizio presente nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate con addebito su conto corrente bancario o postale, o utilizzando il modello F24 da presentarsi in modalità telematica utilizzando, il codice tributo: 2524 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre.

Versamento rata dovuta per la “rottamazione-quater” delle cartelle di pagamento
I contribuenti che hanno aderito e che hanno ricevuto la comunicazione di accoglimento della domanda alla definizione agevolata dei debiti derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione (“rottamazione quater”) e che hanno richiesto la rateazione della somma dovuta in un numero massimo di 18 rate di uguale importo da corrispondere in quattro anni (con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno), devono versare entro oggi, la rata dovuta.
Il pagamento è considerato tempestivo se effettuato entro cinque giorni dalla scadenza del termine.
Comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni IVA periodiche con riferimento ai dati contabili relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2024 ovvero al quarto trimestre 2024
I contribuenti devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro oggi la comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni IVA periodiche con riferimento ai dati contabili trimestrali, indipendentemente dalla periodicità con cui eseguono le liquidazioni iva ed effettuano i versamenti dell’imposta sul valore aggiunto (mensile o trimestrale).
I veterinari che eseguono le liquidazioni e i versamenti IVA con cadenza mensile comunicano i dati contabili riferiti alle liquidazioni periodiche dei mesi di ottobre, novembre, dicembre 2024.
Coloro che eseguono le liquidazioni e i versamenti IVA con cadenza trimestrale comunicano i dati contabili riferiti alla liquidazione periodica trimestrale (ottobre – dicembre 2024).
Sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione in questione i contribuenti non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le già menzionate condizioni di esonero. Tra gli altri contribuenti, titolari di partita IVA, esclusi dall’obbligo di presentazione della comunicazione, si devono ritenere esclusi anche i contribuenti titolari di partita IVA:
- che beneficiano del regime dei minimi (art. 27, Dl 98/2011);
- che beneficiano del regime forfettario (L. 190/2014);
- che nel periodo di riferimento della comunicazione dei dati, non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva, né hanno crediti d’imposta da riportare al periodo successivo.
INAIL – Presentazione telematica della dichiarazione delle retribuzioni corrisposte
Scade il termine per la presentazione telematica della dichiarazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel corso dell’anno 2024.