Per dettagli sul Concordato preventivo biennale:
In sede di conversione del cosiddetto “Decreto Omnibus” (Decreto legge 9 agosto 2024, n. 113 convertito con modificazioni dalla L. 7 ottobre 2024, n. 143 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 08/10/2024, n. 236) è stata approvata una disposizione (articolo 2-quater) che prevede, per i soggetti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che aderiscono al concordato preventivo biennale (CPB), esclusi, quindi, i soggetti in regime forfetario, la possibilità di beneficiare di una vera e propria sanatoria per le annualità dal 2018 al 2022 mediante il ravvedimento speciale.
Il regime di ravvedimento, previsto dalla disposizione del “Decreto Omnibus” dopo le modifiche apportate in sede di conversione in legge, prevede il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali e dell’Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). La disposizione normativa fissa le aliquote delle imposte sostitutive, tenendo conto del livello di affidabilità fiscale del contribuente in ciascun periodo d’imposta e si applica alla base imponibile determinata:
- ai fini delle imposte sui redditi, dalla differenza tra il reddito dichiarato (sia d’impresa sia di lavoro autonomo) e quello determinato incrementando il reddito stesso in misura percentuale in relazione al punteggio ISA attribuito al contribuente in ciascun periodo d’imposta;
- ai fini IRAP, dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarata in ciascuna annualità e il valore della stessa produzione incrementata, come ai fini delle imposte sui redditi, in misura percentuale, in relazione al punteggio ISA attribuito al contribuente in ciascun periodo d’imposta.
Indicazioni per accedere al ravvedimento speciale per le annualità dal 2018 al 2022
I soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale possono accedere alla sanatoria fiscale per le annualità dal 2018 al 2022 mediante il ravvedimento speciale che prevede il versamento di un’imposta sostitutiva ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, applicabile, come già scritto, alla base imponibile determinata dalla differenza tra il reddito dichiarato in ciascuna annualità (sia d’impresa sia di lavoro autonomo) e il reddito incrementato in misura percentuale, in relazione al punteggio ISA attribuito al contribuente in ciascun periodo d’imposta.

L’aliquota dell’imposta sostitutiva ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali
Le misure dell’imposta sostitutiva, ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, applicabili alla base imponibile, determinata come descritto nel precedente paragrafo, sono fissate dal “Decreto Omnibus” (articolo 2-quater, comma 4) che, peraltro, prevede la diminuzione del 30% delle stesse imposte sostitutive in considerazione della pandemia di Covid-19, per i periodi d’imposta 2020 e 2021.

Appare importante aggiungere che, in ogni caso, l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali complessivamente da versare per ciascuna annualità non può essere inferiore a 1.000 euro (articolo 2-quater, comma 7).
L’incremento del valore della produzione dei soggetti ISA ai fini del ravvedimento speciale per le annualità dal 2018 al 2022
I soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale possono accedere alla sanatoria fiscale per le annualità dal 2018 al 2022 mediante il ravvedimento speciale. Anche ai fini dell’Imposta regionale sulle attività produttive, la norma prevede il versamento di un’imposta sostitutiva applicabile alla base imponibile, determinata dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarata in ciascuna annualità e il valore della stessa produzione incrementata in misura percentuale, in relazione al punteggio ISA attribuito al contribuente in ciascun periodo d’imposta, come già indicato nella tabella 2 ai fini delle imposte sui redditi.
L’aliquota dell’imposta sostitutiva ai fini IRAP
Ai fini dell’Imposta regionale sulle attività produttive, la misura dell’imposta sostitutiva applicabile al valore della produzione netta, determinata come descritto nel precedente paragrafo, è fissata dal “Decreto Omnibus” (articolo 2-quater, comma 5) nella misura del 3,9% ed è diminuita, per i periodi d’imposta 2020 e 2021, del 30% in considerazione della pandemia di Covid-19.

Per l’imposta sostitutiva IRAP non è previsto alcun versamento minimo per ciascuna annualità, diversamente dall’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali il cui versamento per ciascuna annualità non può essere inferiore a 1.000 euro.
Il versamento dell’imposta sostitutiva in un’unica soluzione o rateale
L’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive si può eseguire in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2025 oppure mediante un pagamento rateale in un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo maggiorate degli interessi legali da calcolare a decorrere dal 31 marzo 2025. Nel caso del versamento rateale il ravvedimento speciale per ciascuna annualità si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate previste.
Giova rammentare che, se non si esegue il pagamento di una rata – diversa dalla prima – entro il termine di pagamento della rata successiva, si decade dal beneficio della rateazione e, in tal caso, le somme versate a titolo di imposta sostitutiva, per espressa previsione della norma, non saranno rimborsate (articolo 2-quater, comma 8).
Appare, infine, di grande importanza sottolineare che il ravvedimento speciale non si perfeziona se anteriormente al pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, l’Amministrazione finanziaria notifica processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti.
Con il ravvedimento speciale l’amministrazione finanziaria non può effettuare accertamenti
Al contribuente che ha eseguito il versamento dell’imposta sostitutiva (in un’unica soluzione o ratealmente) non possono essere effettuati, per i periodi d’imposta 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, gli accertamenti in rettifica del reddito d’impresa o di lavoro autonomo (art. 39 del DPR 29 settembre 1973, n. 600) nonché ai fini IVA (come previsto dall’art. 54, secondo comma, secondo periodo, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633) salvo il verificarsi di uno dei seguenti casi:
- decadenza dal CPB;
- applicazione di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (salvo alcune eccezioni previste specificamente dall’articolo 2-quater, comma 10);
- mancato perfezionamento del ravvedimento speciale per decadenza dalla rateazione.
La norma prevede, poi, che nei casi sopra previsti al punto 2) e in caso di mancato pagamento di una delle rate previste per il pagamento delle imposte sostitutive, la decadenza che interviene riguarda unicamente l’annualità di riferimento (articolo 2-quater, comma 11).
Proroga dei termini di decadenza per gli accertamenti per chi aderisce al concordato preventivo biennale
Per i soggetti ISA che aderiscono al CPB e che si sono avvalsi del ravvedimento speciale per una o più annualità tra i periodi d’imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, i termini di decadenza per l’accertamento (art. 43 del DPR 29 settembre 1973, n. 600; art. 57 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633), relativi alle annualità oggetto di ravvedimento, sono prorogati al 31 dicembre 2027.
Per i soggetti ISA che, invece, aderiscono al solo CPB per i periodi d’imposta 2024 e 2025 i termini di decadenza per l’accertamento (art. 43 del DPR 29 settembre 1973, n. 600; art. 57 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633) in scadenza al 31 dicembre 2024 sono prorogati al 31 dicembre 2025.
Per dettagli sul Concordato preventivo biennale: