In Europa, l’esistenza di norme armonizzate nei diversi Paesi membri sta facilitando la libertà di movimento all’interno dell’Unione (in questo caso nei 27 paesi dell’UE, con l’aggiunta di Norvegia e Irlanda del Nord) e rendendo chiari anche i requisiti per gli espatri e per l’ingresso da paesi o territori extra UE.
La normativa europea prevede che gli animali da compagnia debbano essere accompagnati da una documentazione identificativa e sanitaria quando sono portati all’estero a seguito del proprietario e per finalità non commerciali. Ciò al fine non solo di proteggere la salute pubblica (con particolare riferimento alle zoonosi, come la rabbia) e quella degli animali stessi, ma anche di contribuire a contrastare i traffici illegali di animali da compagnia.
Definizione di animali da compagnia
Le specie prese in considerazione come animali da compagnia sono cani, gatti e furetti (allegato I, parte A del Regolamento (UE) n. 576/2013), per i quali si richiede il possesso di precisi requisiti e documenti, che riguardano in particolare l’identificazione e la sicurezza sanitaria degli animali.
Sono state, però, definite condizioni applicabili ai movimenti a carattere non commerciale anche di altre categorie di animali, che possono essere portati in viaggio per compagnia (allegato I, parte B del Regolamento (UE) n. 576/2013), quali gli invertebrati (a esclusione di api e bombi, molluschi e crostacei), gli animali acquatici ornamentali e, inoltre, anfibi, rettili, uccelli (a esclusione delle specie “da cortile” definite nel Reg. 429/2016/UE) e, tra i mammiferi, roditori e conigli (a esclusione di quelli destinati alla produzione alimentare).
È importante ricordare che le norme in materia di viaggi con animali da compagnia riguardano gli spostamenti di privati con al seguito i propri animali, che non dovranno essere destinati alla vendita o a un’altra forma di cambio di proprietà, comprese le adozioni. In questi ultimi casi, infatti, dovranno essere seguite le procedure e le norme vigenti per i movimenti a carattere commerciale.
In viaggio dall’Italia ai Paesi europei
Le disposizioni generali per uscire dall’Italia e raggiungerne un altro Paese membro UE con il proprio animale da compagnia oppure per introdurlo nell’Unione Europea richiedono alcuni documenti e adempimenti di base:
- Identificazione
- Vaccinazione contro la rabbia
- Trattamento contro la tenia Echinococcus multilocularis, per i Paesi esenti che lo richiedono (solo per i cani)
- Passaporto europeo valido per animali da compagnia
Inoltre, sempre come norma generale, è previsto che il numero massimo di animali con i quali si può viaggiare, perché siano considerati da compagnia, è pari a cinque soggetti. Fanno eccezione cani, gatti e furetti dei quali sia comprovata (ed esempio, esibendo un documento di iscrizione) la partecipazione a competizioni, esposizioni o eventi sportivi oppure siano portati in viaggio per allenamenti finalizzati a tali eventi e che abbiano un’età superiore a 6 mesi.
Il numero limitato di soggetti trasportabili come animali da compagnia è stato identificato per contrastare il rischio che le movimentazioni nascondessero scopi commerciali. Quando il numero di animali è superiore a cinque e le finalità del viaggio non sono quelle che consentono la deroga, occorre seguire le procedure previste per i movimenti a carattere commerciale, affinché gli animali siano sottoposti ai controlli veterinari previsti dal Reg. (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali da eseguire, tra altre finalità, anche per garantire l’applicazione delle norme sulla salute e sul benessere degli animali.
Identificazione
L’adempimento dell’identificazione prevede:
- Per cani, gatti e furetti l’apposizione di microchip o tatuaggio chiaramente leggibile, se applicato prima del 3 luglio 2011
- Per altri animali da compagnia marcatura o descrizione, a seconda delle specie e delle sue caratteristiche
Gli animali interessati dal rilascio del Passaporto devono essere condotti fisicamente dal veterinario che lo rilascerà, per consentire la lettura del microchip o del tatuaggio.
Vaccinazione
La vaccinazione antirabbica (per cane/gatto/furetto) deve essere effettuata, con completamento del protocollo stabilito dal fabbricante:
- almeno 21 giorni prima della partenza e da non più di 12 mesi (o numero di anni di validità del vaccino, conformemente alla AIC, in caso di richiamo)
- su cane di età di almeno 12 settimane (3 mesi)
- in data successiva a quella di identificazione o di lettura del microchip

Non tutti i proprietari di cani sanno che i cuccioli di età inferiore alle 12 settimane, in linea generale, non possono essere portati all’estero e neppure quelli di età compresa tra le 12 e le 16 settimane, la cui vaccinazione antirabbica non soddisfi i requisiti di validità previsti. Questa è un’informazione che il medico veterinario può trasmettere, con la precisazione che, tuttavia, in alcuni Paesi l’ingresso di tali animali è consentito.
Infatti, il Reg. 576/2013/UE consente agli Stati membri di prevedere una deroga alla regola generale, ma richiede che il proprietario o la persona autorizzata (in forma scritta) da quest’ultimo a viaggiare con gli animali forniscano una dichiarazione firmata (si veda il modello di cui all’allegato I del Reg. 577/2013/UE), nella quale si attesti che gli animali in questione, fin dalla nascita, non sono mai venuti in contatto con animali selvatici suscettibili alla rabbia.

Un’altra possibile condizione per l’espatrio di questi cuccioli, ancora dipendenti dalla madre, è che siano accompagnati da questa, regolarmente vaccinata contro la rabbia. Poiché nel modulo di dichiarazione bisogna riportare gli estremi del microchip e il numero di passaporto, in questi casi il proprietario può farne richiesta e il passaporto deve essere rilasciato anche in assenza di vaccinazione antirabbica.
L’elenco dei Paesi che si avvalgono delle possibili deroghe sopra descritte è in continuo aggiornamento, per cui è necessario informarsi ogni volta, con riferimento alla meta prescelta. L’Italia, al momento, non prevede di avvalersi di tali deroghe.
Sui cani, gatti e furetti provenienti da Paesi o territori extra UE per i quali si applica la condizione “test di titolazione degli anticorpi della rabbia” (elencati nella parte I dell’allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione), deve essere eseguito tale test.
Il campione di sangue necessario deve essere prelevato da un veterinario autorizzato, almeno 30 giorni dopo la vaccinazione, e deve essere documentato nella sezione corrispondente del documento di identificazione che accompagna l’animale nell’Unione. La titolazione dev’essere eseguita in un laboratorio ufficiale riconosciuto dalla Commissione europea e deve attestare un livello di anticorpi neutralizzanti il virus della rabbia pari o superiore a 0,5 UI/ml.
Il test non deve essere rinnovato se l’animale, a seguito di titolazione anticorpale soddisfacente, viene rivaccinato contro la rabbia entro il periodo di validità della vaccinazione precedente. L’originale (o copia autenticata) del certificato di titolazione deve essere allegato alla documentazione sanitaria.
Trattamento contro Echinococcus multilocularis
Per i cani, è necessario il trattamento contro l’Echinococcus multilocularis, in aggiunta alla vaccinazione antirabbica, solo in caso di viaggi verso Malta, Finlandia, Regno Unito (Irlanda del Nord), Irlanda o Norvegia, secondo le modalità e i tempi descritti dal regolamento delegato (UE) 2018/772. Questi prevedono che sia somministrato da un veterinario in un lasso di tempo compreso tra le non meno di 24 ore e non più di 120 ore prima dell’arrivo previsto e sia certificato nell’apposita sezione del passaporto del cane dal veterinario che lo somministra.

In alternativa, il trattamento può essere certificato da un Veterinario ufficiale del territorio o del Paese terzo di provenienza oppure da un veterinario autorizzato, e successivamente convalidato dall’autorità competente del territorio o del Paese terzo di provenienza; in questi casi, sarà documentato nella parte riservata a tal fine nel certificato sanitario che deve accompagnare gli animali con cui si viaggia da un Paese o territorio non UE.
Per l’introduzione in Italia degli animali da compagnia non è richiesto il trattamento preventivo contro l’echinococco.
Il Passaporto europeo per animali da compagnia
Cani, gatti e furetti, per poter viaggiare all’interno dell’Unione Europea, devono possedere un documento di identificazione individuale, denominato Passaporto caratterizzato da un formato tipografico standard, definito dal Reg. 577/2013/UE. Il rilascio del Passaporto europeo per animale da compagnia può avvenire solo dopo che l’animale è stato identificato e registrato nell’Anagrafe degli Animali d’Affezione o nuovo Sistema Informativo Nazionale degli Animali da Compagnia (SINAC) e se il protocollo della vaccinazione antirabbica è stato terminato da almeno 21 giorni o, comunque, è in corso di validità.

Il Passaporto viene rilasciato dai Servizi Veterinari ufficiali competenti per territorio e contiene informazioni relative a:
- dati anagrafici del proprietario
- dati anagrafici e di descrizione dell’animale
- numero di microchip o codice del tatuaggio e data di applicazione
- dati del veterinario autorizzato al rilascio
- registro delle vaccinazioni
- test di titolazione degli anticorpi per la rabbia (se richiesto)
- trattamenti contro l’echinococco (se richiesto)
- altri trattamenti antiparassitari (se richiesti)
- dichiarazioni relative a visite mediche
Ogni Passaporto è contrassegnato con il Codice ISO del Paese di rilascio e da un codice alfanumerico univoco.
La durata del Passaporto è collegata alla vita dell’animale, ma la sua validità dipende da quella della vaccinazione antirabbica. La vaccinazione antirabbica non è obbligatoria in Italia, ma è indispensabile se ci si vuole spostare all’estero per il rilascio del Passaporto dell’animale. È, dunque, importante che il veterinario informi i proprietari in merito al protocollo di somministrazione di tale vaccino, per consentire il rispetto dei tempi previsti.
Viaggio senza proprietario a seguito
In linea di principio, il proprietario dell’animale da compagnia o la persona da questi autorizzata a viaggiare con esso dovrebbero accompagnarlo durante tutto il viaggio. Tuttavia, in caso sussistano giustificati e documentati motivi, il trasferimento dell’animale può avvenire fino a cinque giorni prima o dopo rispetto allo spostamento del proprietario o della persona autorizzata.
In viaggio dall’Italia ai Paesi extraeuropei
Per portare animali da compagnia al di fuori dell’Unione Europea, è opportuno informarsi in anticipo in merito ai requisiti sanitari e ai documenti necessari, ad esempio contattando l’ambasciata del Paese terzo in Italia e rivolgendosi al Servizio Veterinario di Sanità Animale competente per il territorio di residenza.
Alcuni Paesi terzi prevedono ancora tempi di quarantena per gli animali e saperlo per tempo consente di fare le necessarie valutazioni prima di decidersi a partire. In linea generale, è previsto un Certificato di espatrio (Certificato Internazionale di Esportazione) verso i Paesi extra UE, che viene rilasciato dal Veterinario ufficiale e contiene:
- l’attestazione del numero di microchip o tatuaggio
- i dettagli della vaccinazione antirabbica, che ne attestino il corso di validità
- le annotazioni relative alla buona salute dell’animale e a eventuali esami clinici o indagini diagnostiche, nel caso fossero richieste dallo Stato di destinazione (da qui un ulteriore stimolo a documentarsi con congruo anticipo presso il Servizio Veterinario pubblico, le Ambasciate o i Consolati dei Paesi di destinazione, i siti internet istituzionali)
Il certificato di buona salute può essere richiesto al proprio veterinario 48 ore prima della richiesta oppure potrà essere anche rilasciato dal Veterinario ufficiale, previa visita dell’animale su appuntamento. Per consentire la lettura del microchip o del tatuaggio, l’animale dovrà essere portato presso la sede del Veterinario ufficiale. In alternativa, potrà essere prodotto un certificato del veterinario curante, rilasciato da non più di 7 giorni, in cui la lettura del microchip o del tatuaggio risulti attestata, insieme alla validità della vaccinazione antirabbica e alla buona salute.
Se si prevede il rientro dell’animale in Italia è necessario anche il Passaporto europeo.
Ingresso in Italia
Quando provengono da un altro Paese membro UE oppure da un territorio o un Paese terzo, cani, gatti e furetti possono entrare in Europa, a seguito del proprietario o di persone responsabili da questo autorizzate, se accompagnati da un Passaporto europeo o da un Certificato sanitario, che ne costituisce il documento di identificazione alternativo, in caso di provenienza e origine da Paesi terzi.
Poiché, come anticipato, l’Italia non consente deroghe rispetto alla vaccinazione per la rabbia, è vietato introdurre nel Paese cani, gatti e furetti di età inferiore alle 12 settimane, che non siano stati vaccinati per la rabbia, oppure di età compresa tra le 12 e le 16 settimane sebbene vaccinati, ma con un protocollo vaccinale che non soddisfi i requisiti di validità previsti dal Reg. (UE) 576/2013 (trascorsi meno di 21 giorni dal completamento) e che, pertanto, non consenta di ritenerli protetti nei confronti della malattia.
Per l’introduzione di animali da compagnia provenienti da Paesi terzi, le regole differiscono in base al presupposto che tali Paesi:
- compaiano nella parte 1 dell’allegato II al Reg. (UE) 1219/2014
- siano inseriti nell’elenco (costantemente aggiornato) della Commissione Europea contenuto nella parte 2 dell’allegato II al Reg. (UE) 1219/2014 oppure non lo siano
I Paesi della parte 1 dell’allegato di cui sopra sono quelli che dimostrano di applicare norme aventi contenuto ed effetti uguali a quelli delle norme europee, mentre i Paesi inseriti nella parte 2 dell’elenco di cui sopra sono considerati offrire situazioni favorevoli riguardo alla rabbia.

I requisiti sanitari richiesti dipendono anche dall’eventuale transito in più Paesi terzi.
Il Certificato sanitario per la provenienza da Paesi terzi inclusi nell’elenco di cui all’allegato II, parte 2, del Regolamento (UE) 1219/2014
Cani, gatti e furetti in provenienza da Paesi terzi con situazioni favorevoli riguardo alla rabbia, inclusi nell’elenco di cui all’allegato II, parte 2 del Reg. (UE) 1219/2014, devono essere accompagnati da un Certificato sanitario, come definito nell’Allegato IV del Reg. (UE) n. 577/2013, di esecuzione del Reg. (UE) n. 576/2013, rilasciato da un Veterinario ufficiale o da un veterinario autorizzato e successivamente approvato dall’autorità competente del territorio o Paese terzo.
In tale documento vengono riportati i dati identificativi dell’animale, il numero di microchip o di tatuaggio, i dettagli della vaccinazione contro la rabbia e, se del caso, di una nuova vaccinazione in corso di validità.
Anche in questo caso, valgono le regole per cui la vaccinazione antirabbica deve essere eseguita dopo l’identificazione e registrazione in Anagrafe dell’animale e dovranno essere trascorsi almeno 21 giorni prima di poter effettuare il viaggio con l’animale stesso.
Il Certificato sanitario per la provenienza da Paesi terzi NON inclusi negli elenchi di cui all’allegato II del Regolamento (UE) 1219/2014
Cani, gatti e furetti provenienti da Paesi terzi non elencati nel Reg. (UE) 1219/2014 devono essere accompagnati da un Certificato sanitario sempre rilasciato da un Veterinario ufficiale o approvato dall’autorità competente che, oltre a riportare il numero identificativo di microchip o tatuaggio, attesti i dettagli della vaccinazione contro la rabbia e, inoltre, anche l’avvenuta esecuzione con esito favorevole (titolo pari o superiore a 0,5 UI/ml), effettuata in un laboratorio riconosciuto dalla Commissione europea, della titolazione degli anticorpi neutralizzanti post vaccinali nei confronti del virus della rabbia.
Certificato sanitario: alcune informazioni aggiuntive
In aggiunta al Certificato sanitario, cani, gatti o furetti che viaggiano come animali da compagnia in provenienza da Paesi terzi dovranno essere accompagnati da una dichiarazione scritta, a cura del proprietario o della persona da lui autorizzata, in cui si attesti la natura non commerciale del movimento, redatta e sottoscritta conformemente al modello e alle indicazioni riportate nella parte 3 dell’allegato IV del regolamento (UE) n. 577/2013.
Il Certificato sanitario non è richiesto se l’animale, accompagnato dal passaporto rilasciato dall’ATS, proviene da un Paese Terzo elencato nella parte 1 dell’allegato II del Regolamento (EU) n.577/2013, in ultimo aggiornato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1293, cui fare riferimento per verificare la presenza della deroga.
Il Certificato sanitario è valido se rilasciato nel Paese di partenza non più di 10 giorni prima dell’arrivo dell’animale in territorio UE (primo punto d’ingresso); nel caso di trasporto marittimo, il periodo di 10 giorni è prorogato di un ulteriore periodo di tempo corrispondente alla durata del viaggio via mare; dopo l’arrivo in UE, il certificato rimane valido, al fine di viaggi tra Paesi membri UE, per 4 mesi o fino alla scadenza della vaccinazione antirabbica.
L’animale in provenienza da un Paese Terzo deve sempre transitare dal Punto d’ingresso per animali da compagnia designato dai Paesi membri, per i controlli documentali e d’identità da parte dell’autorità competente.
Rientro in Italia con animali da compagnia, in provenienza da Paesi terzi
Cani, gatti e furetti originari di uno Stato membro UE e di ritorno da un viaggio effettuato a seguito del proprietario, come animali da compagnia, in un Paese Terzo, possono rientrare in Italia utilizzando il Passaporto europeo, compilato e rilasciato da un Veterinario ufficiale prima che gli animali abbiano lasciato l’Unione, che riporti l’attestazione del rispetto delle disposizioni richieste per tale nuovo ingresso.
Tra queste, se richiesto, deve esserci l’esito del test di titolazione anticorpale nei confronti del virus della rabbia, da cui dovrà risultare che la relativa esecuzione abbia avuto esito favorevole (titolo non inferiore a 0,5 UI/ml) e sia stata effettuata presso un laboratorio riconosciuto prima che l’animale avesse lasciato l’UE. In alternativa la titolazione può essere effettuata nel Paese Terzo, presso un laboratorio accreditato dall’UE, ma in tal caso dovrà essere effettuata almeno tre mesi prima del rientro nell’UE. Il test deve essere effettuato su un campione prelevato da un veterinario autorizzato almeno 30 giorni dopo la data di vaccinazione e non meno di tre mesi prima della data del movimento.
Viaggio con animali da compagnia diversi da cani, gatti e furetti
Per animali da compagnia diversi da cani, gatti e furetti non viene rilasciato un Passaporto europeo. Pertanto, prima di programmare un viaggio con altre specie è necessario verificare le norme vigenti nel Paese di destinazione e informarsi sulle condizioni previste per l’ingresso degli animali al seguito del proprietario. Per il movimento non commerciale verso l’Italia di specie diverse da cani, gatti e furetti e non interessate dalla rabbia o che non hanno rilevanza epidemiologica per la rabbia (comprese nell’allegato I, parte B del Regolamento (UE) n. 576/2013):
- non sono previsti requisiti specifici finalizzati alla profilassi della rabbia;
- si applica quanto previsto dalla Legge n. 150/92, recante la “Disciplina dei reati relativi all’applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica”
Cani “pericolosi”
Alcuni Paesi europei ed extraeuropei prevedono limitazioni all’ingresso e/o al transito sul proprio territorio di cani appartenenti ad alcune razze, ritenute “pericolose”. È sempre consigliabile informarsi prima, perché le regole possono essere molto severe, richiedere una serie di documenti e adempimenti in aggiunta al possesso del Passaporto e delle certificazioni sanitarie e, in alcuni casi, è stabilito un divieto assoluto.
A titolo di esempio:
- Francia. I cani considerati potenzialmente pericolosi sono distinti in due categorie, cani da attacco (1a categoria) e cani da guardia e da difesa (2a categoria). I primi sono quelli privi di pedigree e assimilabili per caratteristiche morfologiche alla tipologia American Staffordshire terrier (Pitbull), Mastiff (Boerbull) e Tosa. I secondi sono cani di razza American Staffordshire terrier (Pitbull), Rottweiler, Tosa, con pedigree; in questa seconda categoria rientrano anche i cani assimilabili morfologicamente ai Rottweiler, senza pedigree.
- Per i cani della prima categoria sono vietate l’importazione e l’introduzione sul territorio metropolitano francese, nel Dipartimento e regione d’oltremare e a Saint-Barthélemy, Saint Martin o Saint Pierre-et-Miquelon; la trasgressione al divieto è considerata un reato, punibile con 6 mesi di reclusione e € 15.000,00 di multa. Lo stesso divieto è esteso ai turisti, anche se solo di passaggio.
- Per i cani della seconda categoria valgono le restrizioni previste per i cittadini francesi, che comprendono, oltre all’iscrizione a un Libro genealogico, il conseguimento di un attestato di idoneità alla conduzione di quel tipo di cane da parte del proprietario, un attestato di valutazione comportamentale del singolo cane effettuata esclusivamente da un veterinario abilitato iscritto nella apposita lista prefettoriale di uno dei dipartimenti francesi, una specifica assicurazione di responsabilità civile, l’uso continuo di guinzaglio e museruola al di fuori della proprietà privata. Insomma, la Francia rende molto difficile la possibilità di portare con sé questi cani, per i cittadini stranieri che intendono soggiornare o transitare nel Paese.
- Germania. Le regole variano nei diversi Länder. Tuttavia, in linea generale, ai turisti è consentita la detenzione temporanea del proprio cane, anche appartenente a razze potenzialmente pericolose, se soggiornano in Germania per non più di 4 settimane purchè in possesso dei documenti necessari alla verifica degli animali, quali: certificato di origine/ razza, certificato di vaccinazioni e certificato di personalità (rilasciato dopo una prova caratteriale) redatti da un veterinario.
- Gran Bretagna. La legislazione britannica vieta il possesso di alcune razze di cani: Pitbull terrier, Tosa inu, Dogo argentino, Fila brazileiro, XL Bully (vietato in Inghilterra e Galles). I cani appartenenti a queste razze o a loro incroci non possono essere introdotti nel Regno Unito. A chi possiede uno di questi cani o se si è in dubbio sulla relativa razza (nel caso di incroci) si consiglia di non portarlo in Gran Bretagna. In caso di trasgressione al divieto, i proprietari possono essere perseguiti legalmente e gli animali sequestrati o persino soppressi.