Per dettagli sul Concordato preventivo biennale:
Una recente disposizione legislativa (Decreto legislativo del 5/8/2024 n. 108) è intervenuta a modificare le disposizioni che hanno disciplinato, com’è noto, l’istituto del concordato preventivo biennale (CPB) (Artt. da 6 a 39, Dlgs n. 13/2024).
Rilievo dei redditi e del valore della produzione netta ai fini IRAP ai fini delle imposte sui redditi,IRAP e dei contributi previdenziali: circostanze eccezionali
Le attuali disposizioni (artt. 19 e 30, Dlgs n. 13/2024) prevedono che i redditi e il valore della produzione netta ai fini IRAP, oggetto del CPB, non rilevano ai fini delle imposte sui redditi e ai fini IRAP. Nel periodo oggetto del concordato preventivo biennale gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi o valori della produzione netta, non hanno rilevanza ai fini della determinazione delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES), ai fini IRAP e dei contributi previdenziali obbligatori, fermo restando la facoltà, per il contribuente, di versare i contributi sul reddito effettivo se tale reddito è superiore a quello concordato.
I “Presidenti delle Casse di previdenza private confermano che il concordato previsto dal Dlgs 13/2024 non produce alcun effetto in ordine agli obblighi contributivi cui sono assoggettati i propri iscritti. […] I Presidenti, anche sulla base della giurisprudenza consolidatasi nel corso degli anni, ritengono non applicabile alle Casse la disposizione contenuta nell’Art.30 del Decreto 13/2024, fermo restando la possibilità per ogni singolo Ente di assumere una propria e autonoma decisione in merito” (tratto dal sito istituzionale dell’Associazione Degli Enti Previdenziali Privati – Adepp).

Il recente Decreto Legislativo n. 108/2024, modificando le disposizioni del Dlgs n. 13/2024 (art. 19, comma 2 e art. 30, comma 2), varia dal 50% al 30% la misura percentuale dei minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta ai fini IRAP rispetto a quelli oggetto del concordato, che subiscono la riduzione in conseguenza di circostanze eccezionali e che determinano, poi, la cessazione degli effetti del concordato preventivo biennale dal periodo d’imposta nel quale si verificano. Il CPB cessa, dunque, di avere effetto dal periodo d’imposta in cui:
- Si verificano le circostanze eccezionali individuate da un Decreto del ministro dell’Economia e delle finanze;
- Si verifichi la riduzione del 30% del reddito effettivo o un minor valore della produzione netta ai fini IRAP, rispetto a quelli oggetto del concordato.
Determinano, quindi, la cessazione degli effetti del concordato preventivo biennale, sussistendo le altre condizioni previste dalla norma, di cui si è scritto, le seguenti circostanze eccezionali individuate dall’articolo 4 del DM 14 giugno 2024 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2024.
- a) Eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza (articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del Dlgs 2 gennaio 2018, n. 1).
- b) Altri eventi di natura straordinaria che hanno comportato:
- 1) danni ai locali destinati all’attività d’impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all’uso;
- 2) danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo;
- 3) impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell’attività;
- 4) sospensione dell’attività, laddove l’unico o principale cliente sia un soggetto che a causa di detti eventi, abbia interrotto, a sua volta, l’attività.
- c) Sospensione dell’attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
- d) Sospensione dell’esercizio della professione dandone comunicazione all’ordine professionale di appartenenza o agli enti previdenziali e assistenziali o alle casse di competenza.
- e) Liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale.
- f) Cessione in affitto dell’unica azienda.
Giova rammentare che, se gli eventi straordinari indicati alle precedenti lettere da a) a d), si sono verificati nel corso del periodo d’imposta al 31 dicembre 2024 e, in ogni caso, in data antecedente a quello nel quale si aderisce alla proposta di CPB, il reddito e il valore della produzione netta ai fini IRAP sono così ridotti (articolo 5 Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze):
- – 10%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni;
- – 20%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni;
- – 30%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo superiore a 120 giorni.
Contribuenti per i quali si applicano gli ISA: determinazione degli acconti imposta relativi ai periodi d’imposta oggetto del concordato preventivo biennale
Gli acconti delle imposte sui redditi (IRPEF/IRES) e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) relativi ai periodi d’imposta oggetto del CPB si determinano, secondo gli ormai noti metodi di calcolo, tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta ai fini IRAP concordato. C’è, tuttavia, da aggiungere che per il primo periodo d’imposta di adesione al concordato preventivo biennale (periodo d’imposta 2024), dopo le modifiche recate dal Dlgs del 5/8/2024, n. 108, gli acconti si determinano come indicato nella tabella 1. Le maggiorazioni relativi agli acconti delle imposte devono essere versate entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata degli acconti stessi.
Contribuenti per i quali si applicano gli ISA: imposta sostitutiva applicabile sul maggior reddito concordato
Dopo le modifiche intervenute con il Decreto legislativo del 5/8/2024, n. 108, è previsto (articolo 20- bis Dlgs del 12/2/2024 n. 13) che i contribuenti che aderiscono alla proposta di CPB dell’Agenzia delle Entrate, possono assoggettare a un’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito e delle addizionali, la parte del reddito concordato (sia reddito di impresa sia reddito di lavoro autonomo) che eccede il reddito effettivo dichiarato e opportunamente rettificato1 nel periodo d’imposta antecedente a quello cui si riferisce la proposta stessa (periodo d’imposta 2023).
L’imposta sostitutiva varia in funzione del valore dell’indice di affidabilità fiscale (ISA) del contribuente in relazione al periodo d’imposta precedente (periodo d’imposta 2023) a quelli oggetto del concordato preventivo biennale (periodi d’imposta 2024 e 2025) secondo lo schema indicato nella tabella 2.

L’imposta sostitutiva in questione deve essere corrisposta entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito dovute per il periodo d’imposta oggetto della proposta di concordato. Anche il versamento dell’imposta sostitutiva può essere eseguito entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Per dettagli sul Concordato preventivo biennale: