Il decreto legislativo del 5/8/2024 n. 108
ha modificato le disposizioni del concordato preventivo biennale riguardo ai termini
e ai requisiti per l’adesione.


Per dettagli sul Concordato preventivo biennale:


Un provvedimento legislativo (Dlgs 12/2/2024, n. 13) ha disciplinato l’istituto del concordato preventi­vo biennale (CPB) (articoli da 6 a 39).

Il provvedimento in questione è destinato ai contribuenti di minori dimensioni, titolari sia di reddito di impresa sia di reddito di lavoro autonomo (professionisti e lavoratori autonomi in genere) ed è applicabile, per la prima volta, ai periodi d’imposta 2024 e 2025; invece, i con­tribuenti che hanno aderito al regime forfetario (art. 1, commi da 54 a 89, Legge 23 dicembre 2014, n. 190), applicano le disposizioni relative al concordato preventivo biennale (CPB) al solo anno d’imposta 2024 e in via sperimentale.

Tuttavia, una recentissima disposizione le­gislativa (Dlgs del 5/8/2024 n. 108 recante “Disposizioni integrative e correttive in ma­teria di regime di adempimento collaborati­vo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5/8/2024) è intervenuta e ha modi­ficato le disposizioni del concordato preventivo biennale: vediamo in che modo.

Termine per aderire al concordato preventivo biennale

Il Dlgs n. 108/2024 ha previsto, per il primo an­no di applicazione del CPB, che il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi ovverosia entro il prossimo 31 ottobre 2024 (termine attualmente previsto per la trasmissione telematica della dichiara­zione dei redditi).

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Per gli anni successivi il contribuente potrà, invece, aderire alla proposta di concordato en­tro il 31 luglio di ciascun anno, mentre per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare (ad esempio società di persone e di capitali che hanno specificamente stabilito un diverso periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare) l’adesione potrà avvenire entro l’ultimo giorno del 7° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Modifiche ai requisiti per l’accesso al concordato preventivo biennale per i soggetti che applicano gli ISA

Il testo della norma, come modificato dal Dlgs n. 108/2024, prevede che possono accedere al concordato preventivo biennale (art. 10 Dlgs n. 13/2024) i contribuenti in possesso dei requisiti soggettivi che, con riferimento al periodo d’imposta 2023, non hanno debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate o debiti di natura contributiva. Hanno rilevanza i debiti, di cui si è scritto, se sono definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione (art. 10, comma 2, Dlgs n. 13/2024).

In ogni caso possono, invece, accedere al CPB i contribuenti che – entro il prossimo 31 ottobre (termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2023) – hanno estinto i debiti e l’ammontare complessivo di quelli residui, comprensivi degli interessi e sanzioni, è inferiore a 5.000 euro.

Giova, infine, rammentare che i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione della riscossione o di rateazione – se il contribuente non ha perso i relativi benefici – non devono essere computati ai fini della verifica del limite previsto (debiti pari o superiori a 5.000 euro) per accedere alla proposta di concordato (art. 10, comma 2, ultimo periodo Dlgs n. 13/2024).

Ulteriori cause di esclusione all’accesso al concordato preventivo biennale

La disposizione normativa prevede che al sussistere anche di una sola delle cause di esclusione elencate nella disposizione stessa (art. 11 Dlgs n. 13/2024) il contribuente non può accedere alla proposta di CPB. Le cause di esclusione, già indicate dalla norma anteriormente alle modifiche apportate con il recentissimo Dlgs n. 108/2024, sono:

  • omessa presentazione della dichiarazione dei redditi (qualora sussista l’obbligo dell’adempimento da parte del contribuente), in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato
  • condanna per uno dei seguenti reati commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato, tenendo presente che la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (cosiddetto patteggiamento), è equiparata alla pronuncia di condanna:
    • reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto previsti dal Dlgs 10/3/2000, n. 74
    • reato di false comunicazioni sociali (art. 2621 del Codice civile)
    • reati di riciclaggio (art. 648-bis del Codice penale)
    • reati derivanti da impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter del Codice penale)
    • reati di autoriciclaggio (art. 648-ter.1. del Codice penale)
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Il Dlgs n. 108/2024 aggiunge, alle cause di esclusione appena indicate, alcune nuove cause che impediscono l’accesso al CPB quali:

  • il conseguimento nell’esercizio dell’impresa o di arti o professioni, nel periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta (periodo d’imposta 2023 per la proposta di concordato 2024-2025), di redditi o quote di redditi in tutto (o in parte) esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni
  • l’adesione del contribuente al regime forfetario (art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014) per il primo periodo d’imposta oggetto del concordato (periodo d’imposta 2024)
  • operazioni di fusione, scissione e conferimento, realizzate nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato (periodo d’imposta 2024), costituiscono cause di esclusione dal CPB per le società o gli enti
  • modifica – nel corso dell’anno 2024 (primo anno cui si riferisce la proposta di concordato) – della compagine sociale sia delle società di persone (società in nome collettivo, società in accomandita semplice ed equiparate ai sensi dell’articolo 5 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917), sia delle associazioni senza personalità giuridica, costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni

Modifiche riguardanti la determinazione del reddito di lavoro autonomo e del conseguente valore della produzione ai fini IRAP oggetto del concordato preventivo biennale

L’Agenzia delle entrate propone al contribuente, ai fini del concordato, il reddito di lavoro autonomo determinato secondo le disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi, senza considerare le plusvalenze e le minusvalenze (art. 54, commi 1-bis e 1-bis.1 TUIR) nonché i redditi o quote di redditi derivanti dalle partecipazioni in soggetti (come individuati dall’art. 5 TUIR) tra i quali le partecipazioni in associazioni professionali.

Il Dlgs n. 108/2024, modificando le disposizioni del CPB (art. 15 Dlgs n. 13/2024), prevede ora che, nella determinazione del reddito di lavoro autonomo, ai fini del concordato non devono essere considerati, oltre le componenti di reddito appena citate, anche i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all’attività artistica o professionale (art. 54, comma 1-quater, TUIR).

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Non è stata modificata, invece, la disposizione la quale prevede che il reddito minimo di lavoro autonomo concordato non può essere, in ogni caso, inferiore a euro 2.000 imputando, se del caso, il reddito agli associati secondo le rispettive quote di partecipazione all’associazione professionale.

Il valore della produzione netta IRAP (determinato ai sensi degli artt. 5, 5-bis e 8 del Dlgs 15/12/1997, n. 446) rilevante, tra gli altri contribuenti, per le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, è proposta dall’Agenzia delle Entrate ai fini del CPB, senza considerare le componenti per la determinazione del reddito di lavoro autonomo, di cui si è scritto in precedenza, se rilevanti ai fini IRAP.
Anche ai fini IRAP è rimasta immutata la disposizione che prevede che il valore della produzione netta non può essere, in ogni caso, inferiore a euro 2.000.

È appena il caso di aggiungere che le componenti di reddito, di cui si è scritto, se sono state contabilizzate dai contribuenti nel corso dell’anno d’imposta 2023 e, quindi, tenute in conto ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, non devono essere considerate ai fini del reddito di lavoro autonomo rilevante ai fini del CPB (rigo P04 del modello CPB) e ai fini del valore della produzione netta IRAP rilevante ai fini del CPB (rigo P05 del modello CPB).


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