Per legge, i rischi dell’esposizione a radiazioni ionizzanti devono essere minimi. Partendo dal presupposto che il rischio zero si ha solo con una dose di radiazioni pari a zero, è comunque fondamentale adottare tutte le misure di radioprotezione per far tendere i rischi verso questo valore.

Non c’è prevenzione senza (in)formazione. È uno dei capisaldi su cui potrebbe fondarsi quasi ogni aspetto della Medicina, e quello della radioprotezione è un campo che rientra a pieno titolo in questa massima. È lo stesso Decreto legislativo 101/2020, decreto “principe” in questa materia, a sancire l’obbligo di formazione per il lavoratore ai fini di assicurarne la migliore protezione possibile.

Al fine di fornire ai colleghi un’adeguata conoscenza del quadro normativo vigente, delle responsabilità e degli obblighi connessi con la buona pratica da adottarsi durante attività con utilizzo delle radiazioni ionizzanti, il presidente dell’Ordine dei veterinari di Catania, Renato Paolo Giunta, ha organizzato il corso formativo accreditato AGENAS “La Radioprotezione dell’operatore In Medicina Veterinaria alla luce del Dlgs 101/2020”, ospitato dall’Area Catania dell’IZS della Sicilia.1

Sono intervenuti: la dott.ssa Lucia Maria Valastro (dirigente fisico, medico Esperto qualificato di 3° grado in radioprotezione), il dott. Salvatore Bellia (medico specialista in medicina del lavoro, medico autorizzato per la radioprotezione medica e componente del Direttivo nazionale dell’Associazione italiana di radioprotezione) e la dott.ssa Vincenza Mongelli, dirigente fisico, medico esperto qualificato di 2° grado in radioprotezione    

Le radiazioni ionizzanti

La radioprotezione è la disciplina applicata alla protezione dell’uomo e dell’ambiente dagli effetti dannosi delle radiazioni”, si legge sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, “La determinazione dei criteri e delle procedure da applicare a questo scopo è oggetto di studio da parte di numerosi organismi nazionali ed internazionali, fra i quali il più autorevole è la International Commission for Radiological Protection (ICRP), una commissione scientifica autonoma fondata nel 1928 della quale fanno parte alcuni dei massimi esperti internazionali del settore”.

Quando si parla di radiazioni, ci si riferisce a particelle/ onde elettromagnetiche che hanno un’energia particolarmente alta (non inferiore a 3×1015 Hertz), tale per cui, quando essa interagisce con la materia è in grado di produrre ioni (da cui “ionizzanti”), inducendo la perdita di elettroni da atomi stabili. Questi ioni possono creare danni agli atomi e alle molecole che costituiscono la materia e da ciò deriva la pericolosità di questo tipo di radiazioni, cui si riferisce la radioprotezione.

Le unità di misura utilizzate sono:

  • dose assorbita, che si misura in gray (Gy), è una grandezza che indica l’energia rilasciata per unità di massa e vale in generale per qualunque tipo di radiazione ionizzante in un tessuto o un organo;
  • dose equivalente, che si misura in sievert (Sv). Si ottiene pesando la dose assorbita per la qualità della radiazione ed è definita per il singolo organo o tessuto (es. cristallino, pelle, ecc);
  • dose efficace, che si misura in millisievert (mSv), frazione decimale del Sv, ed è la somma di tutte le dosi di tutti gli organi del corpo.

Per quanto riguarda le sorgenti di radiazioni ionizzanti, sono di due tipi:

  • naturali (composte dalla radiazione cosmica e da quella terrestre, vanno a costituire il fondo naturale di radioattività)
  • artificiali (ad esempio quelle usate in Medicina per fare diagnosi e terapia)

Il fondo naturale è molto importante da tenere in considerazione proprio in virtù del fatto che, pur con le varie oscillazioni dovute all’altitudine o alla composizione dei materiali, gli organismi viventi ne sono sempre circondati. Il fondo naturale ha un valore medio, perché dipende da tanti fattori, come per esempio la vicinanza a un vulcano, che aumenta l’esposizione.

Studi in letteratura riportano che, ad esempio, chi vive in Italia – solo per il fatto di stanziare in questo territorio – è esposto come fondo naturale a 2,4 millisievert in media in un anno solare. “Non dobbiamo farci intimorire da questo dato, si tratta della normalità”, ha precisato la dott.ssa Lucia Maria Valastro, “Tuttavia, questo valore è molto importante da tenere in considerazione rispetto ai limiti di esposizione alle fonti artificiali”.

Gli effetti delle radiazioni ionizzanti

Il danno da radiazioni può avvenire su tre diversi livelli:

  • fisico-chimico, con produzione di radicali liberi;
  • chimico per l’interazione con le strutture della cellula;
  • biologico per le alterazioni cellulari provocate.

Gli effetti possono essere:

  • deterministici (o graduati): si manifestano negli individui esposti solo se la dose è stata superiore a un valore di soglia, e possono avere un grado di gravità variabile: su questi interviene la radioprotezione;
  • stocastici (o probabilistici), si conoscono solo su base probabilistica, perché ogni soggetto reagisce alle dosi differentemente.

Esempi di effetti stocastici sono lo sviluppo di tumori o disordini ereditari nella progenie delle persone esposte; esempi di effetti deterministci sono invece la cataratta, tutte le leucemie (tranne la leucemia linfatica cronica), i linfomi (tranne il linfoma di Hodgkin) e tumori solidi. Gli effetti delle radiazioni in gravidanza dipendono dalla dose e ancor di più dal periodo gestazionale; si può andare dall’aborto all’effetto teratogeno.

Il Dlgs 101/2020

Considerati gli effetti delle radiazioni e che, in generale, non esiste una “dose sicura”, appare giustificata la profonda cautela imposta dalla legislazione europea e nazionale.

Il Dlgs 31 luglio 2020, n. 101 – Attuazione della Direttiva 2013/59/Euratom, stabilisce norme di sicurezza al fine di proteggere le persone dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti; le disposizioni del Decreto legislativo fissano i requisiti e i regimi di controllo relativi alle diverse situazioni di esposizione. La legge impone che i rischi derivanti dall’esposizione siano ridotti al minimo e per farlo parte da un’ipotesi molto cautelativa, non basata su dati sperimentali, ovvero parte dal presupposto che il rischio sia zero solo nel caso in cui la dose di radiazioni sia pari a zero.

Ciò è ovviamente impossibile a causa del fondo naturale di radioattività, ma permette di adottare la massima cautela, in quanto si tende allo zero anche se non è possibile raggiungerlo.

I principi fondamentali su cui si basa l’apparato radioprotezionistico sono tre: giustificazione, ottimizzazione e limitazione delle dosi. Senza l’applicazione di tali principi, in sequenza, è impossibile fare radioprotezione.

  • Il principio di giustificazione stabilisce che l’esposizione a dosi aggiuntive di radiazioni è giustificabile solo se i benefici derivanti sono netti e dimostrabili (nel caso della Medicina Veterinaria, relativi alla salute dell’animale).
  • Il principio di ottimizzazione stabilisce che, se giustificata, l’esposizione dev’essere mantenuta la più bassa ragionevolmente ottenibile (principio ALARA, As Low As Reasonably Achievable) per ottenere il risultato clinico/ diagnostico desiderato.
  • Il principio di limitazione della dose afferma che le dosi individuali (in questo caso dell’operatore che usa l’apparecchio radiogeno, non del paziente), anche se ammissibili sulla base dei principi di giustificazione e di ottimizzazione, non devono comunque eccedere i limiti di valori stabiliti per legge in un periodo di tempo ben preciso.

La legge fornisce due limiti di dose:

  • limiti per l’individuo della popolazione (1 mSv in un anno), cioè l’individuo che potrebbe esporsi a radiazioni artificiali non come lavoratore o come paziente (ad esempio chi abita vicino a uno studio di radiologia, oppure un proprietario che attende nella sala d’aspetto della struttura sanitaria);
  • limiti per il lavoratore esposto (20 mSv in un anno), cioè la persona che, in virtù della sua attività lavorativa, utilizza delle sorgenti di radiazioni artificiali e può esservi esposto.
radioprotezione-radiografia-gatto
© Maria Sbytova – shutterstock.com

Il Decreto 101 si applica alle “pratiche” che implicano un rischio da radiazioni ionizzanti, definite come “un’attività umana che può aumentare l’esposizione di singole persone alle radiazioni provenienti da una sorgente di radiazioni ed è gestita come una situazione di esposizione pianificata”. In Medicina Veterinaria la pratica è l’uso di apparecchiature radiologiche per diagnosi o terapia che potrebbero portare un aumento della dose negli individui rispetto al fondo naturale. Ciò è valido sia per i piccoli ambulatori che per i grandi ospedali.

Le figure coinvolte nella radioprotezione

Le figure coinvolte negli adempimenti previsti per legge sono: il datore di lavoro/esercente, l’esperto di radioprotezione, il medico autorizzato, il lavoratore esposto. Per ciascuno di essi sono stabiliti obblighi da rispettare e sanzioni amministrative o penali nel caso in cui tali obblighi non vengano
rispettati.

L’esercente/datore di lavoro

Il datore di lavoro è la persona fisica o giuridica che ha la responsabilità giuridica, ai fini del Dlgs 101/2020, nell’espletamento della pratica. Nel caso, ad esempio, di uno studio veterinario, l’esercente può essere il veterinario stesso, purché sia il titolare della struttura. L’esercente deve adottare tutti i provvedimenti che permettano il rispetto dei limiti di dose, sia per gli individui della popolazione sia per i lavoratori, assicurando la cosiddetta sorveglianza fisica, cioè l’insieme di tutte le indicazioni formulate dall’esperto di radioprotezione.

Per nominare l’esperto di radioprotezione esiste un’apposita modulistica.2 Oltre alla nomina, deve sussistere una dichiarazione di accettazione d’incarico, che dev’essere conservata dal datore di lavoro presso la sede della struttura in quanto può essere richiesta dagli organi di vigilanza durante un’ispezione. In caso di cessazione d’incarico di un precedente esperto, la nomina del nuovo consulente deve essere immediatamente successiva; non è, cioè, ammesso alcun gap temporale. Inoltre, il datore di lavoro deve fornire tutte le informazioni necessarie sia all’esperto subentrante che a quello uscente, il quale si assume alcuni compiti di chiusura della documentazione.

Dopo la nomina dell’esperto, il datore di lavoro deve richiedere immediatamente la relazione sulla valutazione dei rischi e fornire, a riguardo, tutte le informazioni necessarie per la redazione della relazione, come ad esempio le planimetrie, le sorgenti di radiazione presenti, l’organizzazione del lavoro e le mansioni dei lavoratori. Se le informazioni fornite non sono aderenti alla realtà, la responsabilità è di chi le fornisce, non dell’esperto di radioprotezione.

Si precisa, inoltre, che la relazione può essere soggetta a variazioni nel tempo, ad esempio per modifica degli apparecchi o della loro ubicazione. L’assenza di questa valutazione è sanzionata dalla legge. Una volta ricevuta la relazione, l’esercente ha, tra gli obblighi, quello di prendere atto della classificazione degli ambienti e di segnalarli con apposita cartellonistica. In particolare, va ricordato che nel caso dei macchinari il rischio è presente solo in caso di accensione, mentre con le materie radioattive il rischio è costantemente presente.

segnale-pericolo-radiazioni
© Kaspri – shutterstock.com

L’esercente deve anche predisporre le norme interne di protezione e sicurezza, che contengono accorgimenti comportamentali che i lavoratori devono seguire. Queste devono essere firmate dall’esercente stesso e dall’esperto e vanno obbligatoriamente esposte in tutti i luoghi frequentati dai lavoratori, in particolare nelle zone controllate. L’esercente, inoltre, è tenuto ad assicurarsi che i lavoratori osservino queste norme e deve fornire i dosimetri e i dispositivi di protezione individuale (DPI) per i lavoratori esposti.

Infine, il Dlgs 101/2020 prevede l’obbligo di registrazione per tutti i detentori di sorgenti di radiazioni ionizzanti al portale STRIMS (Sistema Tracciabilità Rifiuti Materiali e Sorgenti) dell’ISIN (Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione). Dopo essersi registrati al sito, i soggetti tenuti dovranno trasmettere le informazioni relative a ciascuna operazione effettuata, alla tipologia e alla quantità delle sorgenti oggetto dell’operazione entro dieci giorni dall’inizio della detenzione o dalla cessazione.

L’esperto di radioprotezione

L’esperto di radioprotezione è la persona, incaricata dal datore di lavoro o esercente, che possiede le cognizioni, la formazione e l’esperienza necessarie per adempiere ai compiti previsti per la protezione dalle radiazioni ionizzanti. Può essere un laureato in fisica, chimica o ingegneria, che abbia conseguito un titolo abilitante presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e che sia presente nell’apposito elenco ministeriale.

I gradi di abilitazione sono tre, e solitamente nelle strutture veterinarie è sufficiente un esperto di radioprotezione di primo grado ma se ci sono strumenti con energia dai 400 kVolt ai 10 MVolt o si somministrano sostanze radioattive agli animali a scopo di diagnosi o terapia, servirà almeno un esperto di secondo grado. L’esercente di una struttura non può esserne l’esperto, anche se in possesso dell’abilitazione. L’esperto redige la relazione sulla valutazione dei rischi, la relazione annuale di radioprotezione e tutte le relazioni che servono ad autorizzare la struttura sanitaria a detenere le fonti di radiazione; inoltre si occupa anche di rilasciare il benestare all’utilizzo di un apparecchio nuovo, modificato, o sostitutivo.

Per conto del datore di lavoro, poi, l’esperto redige e tiene aggiornato anche il registro di sorveglianza fisica (o registro delle valutazioni di radioprotezione). Si tratta di un dossier, che può diventare anche piuttosto corposo, che va tenuto presso la sede della struttura, che dev’essere sottoscritto sulla prima pagina dal datore di lavoro e deve recare l’indicazione del numero di pagine totali. Deve contenere almeno: le relazioni (ai sensi artt. 109 e 131 del Dlgs 101/2020), le planimetrie, la classificazione, tutti i benestare rilasciati dall’esperto di radioprotezione, nonché le prime verifiche. Deve contenere anche le schede personali dosimetriche dei lavoratori esposti, per le quali esiste un modello predefinito (modello B, riportato nell’allegato 23 del Dlgs 101/2020).

Nel caso di un esercente che si avvalga di lavoratori esterni, autonomi o dipendenti da terzi, l’esperto è tenuto ad assicurare la tutela dei rischi derivanti dai rischi di radiazioni ionizzanti mediante accordi contrattuali con il lavoratore autonomo o con il datore di lavoro da cui il lavoratore esposto dipende; in quest’ultimo caso deve assicurarsi che le valutazioni di dose vengano trasmesse al datore di lavoro.

L’esperto si occupa anche di classificare i lavoratori all’interno di una struttura. I lavoratori possono essere classificati come:

  • non esposti”, cioè coloro che non sono suscettibili di ricevere una dose superiore a 1 mSv per anno
  • esposti”, a loro volta classificati in lavoratori esposti di categoria A o di categoria B.
    • I lavoratori esposti di categoria A sono quelli suscettibili di ricevere una dose superiore a 6 mSv per anno, e devono avere il libretto personale di radioprotezione.
    • I lavoratori esposti di categoria B sono quelli suscettibili di ricevere una dose compresa tra 1 mSv e 6 mSv per anno, le cui dosi vanno annotate nella scheda dosimetrica.

I documenti del registro di sorveglianza fisica devono essere conservati per almeno 5 anni, anche dopo la cessazione dell’attività. Le schede personali dosimetriche vanno conservate fino alla cessazione del rapporto di lavoro e poi trasmesse al medico autorizzato (le copie vanno tenute per 5 anni). Nel caso di cessazione definitiva, tutti i documenti vanno trasmessi anche all’ispettorato del lavoro competente per territorio, che ne assicura la conservazione.  

La relazione sulla valutazione dei rischi

L’esperto di radioprotezione ha l’obbligo di stilare, per conto del datore di lavoro, una relazione che elenchi in modo specifico i rischi presenti nella struttura. Un volta redatta e firmata dall’esperto, la relazione deve essere acquisita e sottoscritta dal datore di lavoro. Il Dlgs 101/2020 impone che il documento abbia data certa: esso va quindi fornito all’esercente via PEC o con Raccomandata A/R. Nel caso in cui l’esercente non sia d’accordo con quanto scritto nella relazione, non può rifiutarla ma può solamente cambiare esperto e chiedere una nuova relazione, nel frattempo però deve seguire quanto indicato in quella in vigore.

Nella relazione sulla valutazione dei rischi vengono individuate e classificate le zone della struttura a rischio radiazione. Le zone sono tre:

  • zona controllata, solitamente il locale dove l’apparecchiatura radiologica è ubicata;
  • zona sorvegliata, ad esempio la zona comandi o quella di passaggio;
  • zona libera, dove il livello di esposizione è uguale a quello all’esterno della struttura.

Il medico autorizzato

Una volta che i lavoratori sono stati classificati, vige l’obbligo di nominare un medico autorizzato, cioè un medico abilitato presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del Dlgs 101/2020, a svolgere l’attività di radioprotezione medica e la sorveglianza medica per lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti. Egli ha il compito di stabilire se un lavoratore può effettivamente lavorare con un dato rischio.

Nell’attesa del parere medico, il lavoratore non può assolutamente svolgere mansioni che prevedano l’uso di radiazioni ionizzanti. Il compito principale del medico autorizzato consiste nel condurre le visite mediche. Quelle previste sono: visita medica preventiva, visite periodiche, visite straordinarie e sorveglianza sanitaria eccezionale. In seguito alla visita medica, il medico esprime il parere di idoneità (idoneo, non idoneo, idoneo a determinate condizioni) per iscritto su un certificato che va consegnato per via telematica al lavoratore e al datore di lavoro.

Dopo la visita medica preventiva, si svolgono successive visite mediche periodiche, a cadenza annuale per i lavoratori di categoria B e ogni sei mesi per i lavoratori di categoria A (tuttavia, se indicato, il medico autorizzato può decidere di prolungare questi tempi). Anche in questo caso il medico esprime il giudizio di idoneità.

Per quanto riguarda le visite straordinarie, queste possono riguardare, ad esempio, la valutazione del lavoratore dopo la fine dell’esposizione (ciò per il fatto che si tratta di un rischio a lungo termine). Altri tipi di visita comprendono la visita su richiesta del lavoratore e la visita da effettuare prima della cessazione del rapporto di lavoro (ad esempio per cambio di datore lavoro, pensionamento, ecc.).

Esistono poi le visite eccezionali; ad esempio, se il lavoratore viene consapevolmente esposto a dosi superiori al limite perché non è possibile procedere diversamente. In questo caso va richiesta l’autorizzazione all’Autorità competente e, qualora il medico autorizzato lo ritenga necessario, da quel momento in poi il lavoratore verrà inserito in un programma di sorveglianza sanitaria periodica, finché il medico non sarà di diverso parere. In questi casi, il limite fissato scende da 20 a 10 mSv/anno.

Appare opportuno precisare che il giudizio del medico autorizzato, che dev’essere sempre chiaro per il datore di lavoro, riguarda solo ed esclusivamente le radiazioni ionizzanti; quindi se il lavoratore è soggetto ad altri rischi, sarà sottoposto a due visite: una di medicina del lavoro, che comprende tutti i rischi tranne quello radiologico, e l’altra per il rischio radiologico.

Il medico autorizzato, l’INAIL e il lavoratore

In generale, gli accertamenti che il medico autorizzato può decidere di far compiere al lavoratore sono diversi in base alle circostanze, ma tutti i risultati vanno conservati nella cartella personale fino a che il lavoratore non compie (o avrebbe compiuto) 75 anni e comunque per almeno 30 anni dopo la fine dell’esposizione a radiazioni. Questo è un compito dell’INAIL, a cui il medico autorizzato è obbligato a inviare la cartella clinica a fine rapporto di lavoro. Nella cartella sono indicate anche tutte le dosi a cui il lavoratore è stato sottoposto.

Per quanto riguarda i giudizi di idoneità, il lavoratore può, entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso, fare ricorso al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Se entro 30 giorni il Ministero non fornisce nessuna risposta, il ricorso è da considerarsi respinto. A quel punto è possibile, eventualmente, fare ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica.

Nel caso in cui il lavoratore sia stato giudicato non idoneo, dev’essere allontanato da quella parte della sua attività che lo espone alle radiazioni. Il datore di lavoro non può decidere diversamente, altrimenti rischia da 1 a 2 anni di arresto, oltre a un’ammenda da 20 a 90mila euro.

Il lavoratore

Oltre ad essere soggetti alle classificazioni precedentemente elencate, i lavoratori devono anche sottostare a precisi obblighi:

  • osservare tutte le disposizioni previste;
  • usare i DPI e i dosimetri secondo istruzioni ricevute;
  • segnalare immediatamente al datore di lavoro qualsiasi alterazione dei dispositivi di sicurezza;
  • astenersi dal compiere di propria iniziativa operazioni che esulino dalle proprie competenze;
  • sottoporsi alla sorveglianza sanitaria;
  • partecipare ai programmi di formazione organizzati periodicamente dal datore di lavoro.
radioprotezione-veterinario-radiografia
© Tyler Olson – shutterstock.com

In specifici momenti è obbligatorio seguire i corsi, ovvero all’inizio del rapporto di lavoro, se arriva una nuova attrezzatura o si cambia, oppure se c’è un cambio di mansione. Al di là di queste occasioni, i corsi devono essere organizzati con una certa periodicità, in particolare a cadenza quinquennale (e non “triennale” come erroneamente indicato nel Dlgs 101/2020, poi soggetto a correzione). Il Decreto riporta anche gli argomenti da affrontare e le figure deputate alla formazione, cioè esperti di radioprotezione e medici autorizzati, che devono anche essere in possesso della qualifica di figura del formatore ai sensi della vigente normativa.

Nel caso dei lavoratori esterni, l’esercente è tenuto ad accertarsi che il lavoratore abbia ricevuto la formazione generale e deve provvedere a fornire la formazione specifica in merito ai rischi specifici presenti nella propria struttura.

Tutti i lavoratori sono obbligati per legge a seguire i corsi di formazione e addestramento in ambito radioprotezionistico organizzati dal datore di lavoro, così come sono obbligati i datori di lavoro ad organizzarli.

  1. Catania, 23/2/25. ↩︎
  2. In allegato al documento “La pratica radiologica nel settore veterinario”, pubblicata da INAIL e ASL Roma 6, scaricabile dal sito portaleagentifisici.it ↩︎

CONDIVIDI