Il Dlgs 12 febbraio 2024 n. 13 ha definito le disposizioni in materia di concordato preventivo biennale: in questa sede verrà analizzato chi può accedere a tale istituto, quali sono i requisiti di accesso e le cause di esclusione.


Per dettagli sul Concordato preventivo biennale:


La Legge 9 agosto 2023 n. 111 (Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2023) ha conferito al Governo la delega per la riforma fiscale; a un successivo provvedimento legislativo (Dlgs 12 febbraio 2024, n. 13, Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2024), in attuazione della legge delega, sono state affidate le “Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale”, che tra i vari argomenti, disciplinano appunto, agli articoli da 6 a 39, l’istituto del concordato preventivo biennale.

La disposizione legislativa in questione, che ha decorrenza dal periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, introduce nel nostro ordinamento l’istituto del “concordato preventivo biennale (CPB)” destinato ai contribuenti di minori dimensioni, titolari sia di reddito di impresa sia di lavoro autonomo (professionisti e lavoratori autonomi in genere), trovando applicazione per la prima volta relativamente ai periodi d’imposta 2024 e 2025.

Per i contribuenti – sia esercenti attività d’impresa sia esercenti arti e professioni – che hanno aderito al regime forfetario (articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190) il CPB è, invece, applicabile, in via sperimentale, al solo anno d’imposta 2024.

Mediante il concordato preventivo biennale, l’Agenzia delle Entrate conclude un accordo con il contribuente, offrendo dunque a quest’ultimo la possibilità – in via preventiva – di definire il reddito proveniente dall’esercizio dell’impresa o dall’esercizio dell’arte o della professione, sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini dell’imposta regionale attività produttive (IRAP), per due periodi d’imposta (per il primo anno d’applicazione del CPB, sono definibili preventivamente i periodi d’imposta 2024 e 2025), mentre per i contribuenti in regime forfetario è definibile, in via sperimentale, il solo anno d’imposta 2024.

L’adesione alla proposta di concordato consente, quindi, di determinare le imposte dovute sull’ammontare del reddito concordato con il Fisco e del valore della produzione ai fini IRAP (associazioni professionali, società di persone e di capitali, ecc.), senza, quindi, tener conto del reddito effettivamente conseguito e del reale ammontare del valore della produzione ai fini IRAP relativamente ai periodi d’imposta oggetto del concordato. Il concordato preventivo biennale non ha, invece, alcun effetto ai fini delle disposizioni previste dall’Imposta sul valore aggiunto (IVA).

Chi può aderire al concordato preventivo biennale?

È bene precisare, in via preliminare, che possono accedere al concordato preventivo biennale, alle condizioni e secondo le modalità previste dalle disposizione di legge, i contribuenti di minori dimensioni che, come scritto in precedenza, sono titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo (esercenti arti e professioni) e che svolgono la loro attività nel territorio dello Stato.

In particolare, sono destinatari del concordato preventivo biennale tutti i contribuenti (imprenditori individuali, società di persone e società di capitali, artisti, professionisti, associazioni professionali, ecc.), con ricavi e compensi non superiori a 5.164.569 euro, che applicano e non presentano cause di esclusione dagli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale), come previsto dalle vigenti disposizioni di legge (articolo 9-bis del Dl 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96), nonché i contribuenti che hanno aderito al regime forfetario (articolo 1, commi da 54 a 89, Legge n. 190/2014).

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Non possono, quindi, accedere al concordato preventivo biennale per il primo periodo di applicazione di questo istituto (periodi d’imposta 2024- 2025), tutti quei contribuenti che presentano, nel periodo d’imposta 2023, una causa di esclusione dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA). Si rammenta che rappresentano cause di esclusione dagli ISA, tra le altre:

  • l’inizio dell’attività nel corso del periodo d’imposta
  • la cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta
  • il periodo di non normale svolgimento dell’attività
  • la determinazione del reddito con criteri “forfetari”

In particolare, si osserva che per i professionisti costituisce periodo di non normale svolgimento dell’attività quello in cui si è verificata per la maggior parte dell’anno l’interruzione dell’attività a causa di provvedimenti disciplinari. Sussistendo tale causa di esclusione dagli ISA, il contribuente non può, quindi, accedere al concordato preventivo biennale. Si rammenta che sono, inoltre, esclusi dall’applicazione degli ISA (si vedano le Istruzioni Parte generale ISA 2024, pagina 3) i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (articolo 27, commi 1 e 2, del Dl 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111).

Chi può accedere al concordato preventivo biennale?

Secondo quanto prevede la norma (articolo 10 Dlgs n. 13/2024), possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti in possesso dei requisiti soggettivi, di cui si è già scritto, che con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta di concordato preventivo biennale (periodo d’imposta 2023 per accedere alla proposta di concordato per il periodo d’imposta 2024 e 2025) non hanno debiti tributari.

Ovvero che – entro i termini previsti per l’accettazione della proposta da parte del contribuente (per il primo anno d’applicazione di questo istituto la proposta deve essere accettata entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2023, come previsto dall’articolo 9, comma 3, Dlgs n. 13/2024) – hanno estinto quei debiti che tra essi sono complessivamente pari o superiori a 5.000 euro per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate (compresi interessi e sanzioni), ovvero per contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione (articolo 10, comma 2, Dlgs n.13/2024).

Per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, secondo quanto si legge nella Relazione illustrativa al Dlgs n. 13/2024, si intendono quei debiti che derivano:

  • dalla notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di controllo degli uffici;
  • dalla notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di liquidazione degli uffici;
  • dalla notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell’articolo 54-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

C’è da aggiungere che i debiti che sono oggetto di provvedimenti di sospensione della riscossione o di rateazione – se gli stessi provvedimenti non sono decaduti con relativa perdita dei benefici per il contribuente – non devono essere computati ai fini della verifica del limite previsto (debiti pari o superiori a 5.000 euro) per accedere alla proposta di concordato (articolo 10, comma 2, ultimo periodo Dlgs n. 13/2024).

Chi è escluso?

Il contribuente non può accedere alla proposta di concordato preventivo biennale, al sussistere anche di una sola delle seguenti cause di esclusione previste dalla disposizione normativa (articolo 11 Dlgs n. 13/2024):

  • omessa presentazione della dichiarazione dei redditi (qualora sussista l’obbligo dell’adempimento da parte del contribuente), in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato. Per accedere alla proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2024 e 2025, è necessario, quindi, verificare che siano state regolarmente presentate le dichiarazioni dei redditi per i periodi d’imposta 2021, 2022 e 2023
  • condanna per uno dei seguenti reati commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato:
  • reati previsti dal Dlgs 10 marzo 2000, n. 74 (articolo 2 – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; articolo 3 – Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici; articolo 4 – Dichiarazione infedele; articolo 5 – Omessa dichiarazione; articolo 8 – Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; articolo 9 – Concorso di persone nei casi di emissione o utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; articolo 10 – Occultamento o distruzione di documenti contabili; articolo 10- bis – Omesso versamento di ritenute certificate; articolo 10-ter – Omesso versamento di IVA; articolo 10-quater – Indebita compensazione; articolo 11 – sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte); – reati previsti dall’articolo 2621 del Codice civile (false comunicazioni sociali)
  • reati previsti dall’articolo 648-bis del Codice penale (riciclaggio)
  • reati previsti dall’articolo 648-ter del Codice penale (impiego di denaro, beni o utilit. di provenienza illecita)
  • reati previsti dall’articolo 648-ter 1 del Codice penale (autoriciclaggio)

La norma (articolo 11, comma 1, lettera b) ultimo periodo Dlgs n. 13/2024) prevede che è equiparata alla pronuncia di condanna la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (cosiddetto patteggiamento).


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Lo scadenzario fiscale del mese di febbraio 2025 redatto dal prof. Luciano Olivieri.

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