In questa seconda parte il prof. Olivieri ha illustrato redditi, benefici e adempimenti del nuovo concordato preventivo biennale.


Per dettagli sul Concordato preventivo biennale:


Per accettare la proposta di concordato biennale è necessario munirsi, in primo luogo, dello specifico software messo a disposizione sul sito dell’Agenzia delle Entrate; con il quale calcolare l’indice sintetico di affidabilità fiscale (ISA) e la proposta di concordato preventivo biennale, o CPB (quadro P del modello ISA ovvero, per i contribuenti in regime forfetario, sezione VI del quadro LM del modello REDDITI 2024). Entrambi questi documenti devono essere allegati alla dichiarazione dei redditi e, quindi, trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione stessa.

I contribuenti in regime forfetario, invece, mediante il software loro dedicato possono inserire i dati per calcolare la proposta di concordato preventivo, compilare i campi presenti nel quadro LM del modello Redditi e accettare, quindi, tale proposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Con l’accettazione della CPB il contribuente assume l’impegno, nei confronti del Fisco, di dichiarare – nei periodi d’imposta oggetto del CPB – gli importi concordati sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini dell’IRAP (associazioni professionali, società di persone – snc, sas -, enti e società di capitali – Srl, SpA, SapA ecc.). Qualora la proposta sia accettata da un’associazione professionale, la stessa proposta obbliga gli associati a dichiarare – ciascuno per la propria quota di partecipazione agli utili – gli importi concordati ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF).

L’Agenzia delle Entrate provvederà, poi, in base alla proposta di concordato accettata, al controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali del contribuente, verificando così la correttezza dei calcoli da lui eseguiti nella determinazione delle imposte dovute ed eventualmente recuperando gli importi delle imposte non versate (art. 36-bis DPR n. 600/1973). Il contribuente che provvede tardivamente ad eseguire i versamenti delle imposte dovute potrà, ricorrendone le condizioni di legge, beneficiare delle sanzioni ridotte come previsto dalle disposizioni relative al ravvedimento operoso (art. 13 Dlgs 18 dicembre 1997, n. 472).

Reddito di lavoro autonomo e valore della produzione

Il reddito di lavoro autonomo concordato, come proposto dall’Agenzia delle Entrate, è individuato secondo le disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR, art. 54, comma 1), non considerando le plusvalenze e le minusvalenze (art. 54, commi 1-bis e 1-bis.1) e i redditi o quote di redditi derivanti dalle partecipazioni, tra gli altri soggetti, in associazioni professionali. In ogni caso il reddito minimo di lavoro autonomo concordato non può essere inferiore a euro 2.000 ripartito, in caso di associazioni professionali, tra gli associati secondo le rispettive quote di partecipazione (art. 15, comma 2, Dlgs n. 13/2024).

Ai fini IRAP (applicabile, tra gli altri soggetti, alle associazioni professionali) il valore della produzione netta concordata, come proposta dall’Agenzia delle Entrate, è individuato senza considerare le plusvalenze e le sopravvenienze attive, nonché le minusvalenze e sopravvenienze passive (art. 17, Dlgs n. 13/2024). Anche ai fini IRAP il valore della produzione netta non può essere inferiore a euro 2.000.

Reddito di lavoro autonomo in regime forfetario

Il reddito di lavoro autonomo concordato del professionista in regime forfetario, come proposto dall’Agenzia delle Entrate, è determinato sulla base dei dati dichiarati, delle informazioni a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (art. 28 Dlgs n. 13/2024) restando, in ogni caso, deducibili i contributi previdenziali obbligatori (art. 1, comma 64, L. n. 190/2014). In ogni caso il reddito minimo di lavoro autonomo concordato, soggetto all’imposta sostitutiva del 15% o del 5% in caso di nuova attività, non può essere inferiore a euro 2.000.

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Si rammenta che i contribuenti in regime forfetario che hanno iniziato l’attività nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta di concordato, non possono accedere alla proposta di concordato preventivo biennale, sussistendo, in tal caso, una specifica causa di esclusione (art. 24 Dlgs n. 13/2024).

Redditi che non rilevano

I redditi e il valore della produzione netta ai fini IRAP oggetto del concordato non rilevano ai fini delle imposte sui redditi e ai fini IRAP. Ciò significa che eventuali maggiori o minori redditi effettivi o valori della produzione netta, nel periodo di vigenza del concordato, non hanno rilevanza ai fini della determinazione delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES), ai fini IRAP e dei contributi previdenziali obbligatori (artt. 19 e 30 Dlgs n. 13/2024).

Il contribuente ha, tuttavia, la facoltà di versare i contributi sul reddito effettivo se questo è superiore a quello concordato. A tale proposito, collegandosi con il sito istituzionale dell’Adepp (Associazione degli enti previdenziali privati), si legge che i “Presidenti delle Casse di previdenza private confermano che il concordato previsto dal DLgs 13/2024 non produce alcun effetto in ordine agli obblighi contributivi cui sono assoggettati i propri iscritti. […] I Presidenti, anche sulla base della giurisprudenza consolidatasi nel corso degli anni, “ritengono non applicabile alle Casse la disposizione contenuta nell’Art.30 del Decreto 13/2024, fermo restando la possibilità per ogni singolo Ente di assumere una propria e autonoma decisione in merito”.

È bene anche evidenziare che il concordato cessa di produrre effetti dal periodo d’imposta nel quale – circostanze eccezionali (che saranno individuate con Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze) – si determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta in misura superiore al 50% rispetto a quelli oggetto del concordato (art. 19, comma 2, Dlgs n. 13/2024).

I benefici del concordato preventivo biennale

Al contribuente che aderisce al CPB sono riconosciuti i benefici premiali ISA (art. 19, comma 3, Dlgs n. 13/2024), ovverosia, tra gli altri:

  • esonero dal visto di conformità per eseguire le compensazioni di importo superiore ai limiti fissati dalle disposizioni di legge
  • esonero dal visto di conformità ovvero esonero dalla prestazione della garanzia per rimborsi IVA di importo non superiore a 70.000 euro
  • esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici
  • anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento
  • esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato

Tale disposizione non è applicabile ai contribuenti in regime forfetario che, pur potendo aderire al concordato, com’è noto, non applicano gli ISA. Inoltre, il Fisco non può effettuare, per i periodi di imposta oggetto del concordato, gli accertamenti induttivi (art. 34 Dlgs n. 13/2024), salvo che in esito all’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria (controlli, accessi, ispezioni e verifiche), che non è preclusa nei confronti dei contribuenti che accettano la proposta di concordato, non si decada dal concordato preventivo.

E al termine del periodo oggetto di concordato?

Al termine del biennio oggetto del concordato, l’Agenzia delle Entrate formula una nuova proposta di concordato per il successivo biennio (art. 14 Dlgs 13/2024), subordinatamente al permanere dei requisiti di accesso e in assenza di cause di esclusione. Il concordato cessa di avere efficacia (artt. 21 e 32 Dlgs 13/2024) al verificarsi di una delle seguenti condizioni nel corso del periodo d’imposta:

  • modifica dell’attività svolta nel corso del biennio oggetto del concordato rispetto a quella che il contribuente esercitava nel periodo d’imposta precedente al biennio stesso. Qualora alle nuove attività svolte si rendesse applicabile lo stesso ISA, il concordato non cessa di avere efficacia. Per i contribuenti in regime forfetario la cessazione dell’attività non si verifica quando le nuove attività rientrino in gruppi di settore ai quali si applicano gli stessi coefficienti di redditività ai fini della determinazione del reddito
  • cessazione dell’attività

Decadenza del concordato

Il concordato cessa i suoi effetti per entrambi i periodi d’imposta oggetto dello stesso concordato nei seguenti casi (art. 22 Dlgs n. 13/2024):

  • accertamento da parte del Fisco, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, di attività non dichiarate o inesistenza o indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati ovvero accertamento di altre violazioni di non lieve entità commesse dal contribuente
  • modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi (presentazione di una dichiarazione integrativa da parte del contribuente) che determina una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta (IRAP) rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato
  • indicazione di dati nella dichiarazione dei redditi che non trovano corrispondenza con quelli che sono stati comunicati ai fini della proposta di concordato
  • intervenuta causa di esclusione ovvero mancanza dei requisiti per accedere al CPB
  • omissione del versamento delle somme dovute, in conseguenza dell’accettazione della proposta di concordato, a seguito dei controlli automatizzati da parte dell’Agenzia delle Entrate

Adempimenti

Nei periodi d’imposta oggetto di concordato, i contribuenti sono tenuti a rispettare tutti gli obblighi contabili secondo il regime contabile adottato e, pertanto, devono tenere e redigere le scritture contabili, e devono sempre adempiere a tutti gli obblighi dichiarativi previsti dalla legge (dichiarazione dei redditi, dichiarazione IVA, comunicazioni liquidazioni periodiche IVA, dichiarazione dei sostituti d’imposta, certificazione dei redditi corrisposti, ecc.) e comunicare i dati per l’applicazione degli ISA mediante lo specifico modello.

Adempimenti in regime forfetario

I contribuenti in regime forfetario nei periodi d’imposta oggetto del CPB sono tenuti a rispettare tutti gli obblighi previsti per coloro che aderiscono al regime forfetario (art. 1, commi da 54 a 89, L. n. 190/2014), mentre sono esonerati da alcuni adempimenti contabili (esonero dalla liquidazione e dal versamento dell’IVA; dagli obblighi di registrazione dei documenti contabili; dalla tenuta e conservazione delle scritture contabili e dei documenti, fatta eccezione per le fatture e i documenti di acquisto e le bollette doganali di importazione; dall’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA), restando comunque obbligati a redigere annualmente la dichiarazione dei redditi.

Giova rammentare, infine, che il Consiglio dei ministri del 20 giugno 2024 ha approvato un Decreto Legislativo passato alle Camere per il parere, che prevede alcune modifiche alle disposizioni dell’istituto del concordato preventivo biennale.


Per dettagli sul Concordato preventivo biennale:


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Lo scadenzario fiscale del mese di febbraio 2025 redatto dal prof. Luciano Olivieri.

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