Che ci piaccia o meno i veterinari producono rifiuti, anche pericolosi, e quindi sono soggetti alle normative per la loro corretta gestione. Oggi per questo è attivo il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, a cui tutti i medici veterinari che producono rifiuti potenzialmente pericolosi nell’esercizio della loro attività professionale, o che sono responsabili di strutture in cui questi vengono prodotti, sono tenuti ad iscriversi.

Dopo la fallimentare esperienza del Sistri (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti), pensionato senza essere mai entrato realmente in funzione a causa delle complessità delle inefficienze del sistema, è dall’inizio del 2025 operativo il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti), il nuovo sistema di gestione dei rifiuti che raccoglie il testimone del precedente e vuole introdurre una semplificazione e un minor onere di spesa per i produttori di rifiuti.

Lo strumento ufficiale per la gestione dei rifiuti

Il Sistema RENTRI, basato sul Decreto 4 aprile 2023, n. 59, che regola la disciplina della tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, rappresenta uno strumento fondamentale istituito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per garantire la tracciabilità dei rifiuti in Italia, con importanti implicazioni per i medici veterinari.

Si tratta infatti dello strumento ufficiale per la gestione e il monitoraggio dei rifiuti prodotti in ambito professionale; ha quindi un’elevata importanza anche per i medici veterinari poiché, nell’esercizio della loro attività, producono frequentemente rifiuti classificati come pericolosi.

Questi possono includere strumenti medici monouso, farmaci scaduti, resti biologici e altri materiali potenzialmente contaminati che richiedono una gestione attenta e tracciata per motivi di salute pubblica e ambientale. Ciò significa che i medici veterinari che producono rifiuti pericolosi sono tenuti obbligatoriamente a iscriversi al RENTRI, con scadenze differenziate in base alle dimensioni della struttura; questo comporta la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti prodotti durante l’attività medico-veterinaria, pena sanzioni amministrative.

Le responsabilità dei veterinari iscritti al RENTRI

Il sistema, come detto, prevede la registrazione dei produttori di rifiuti e la digitalizzazione completa dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti. Si tratta di un passaggio fondamentale verso la completa digitalizzazione e tracciabilità del ciclo di vita dei rifiuti pericolosi, rendendo più trasparente e controllabile l’intero processo di gestione. Pertanto, tutti i medici veterinari che producono rifiuti potenzialmente pericolosi nell’esercizio della loro attività professionale, o che sono responsabili di strutture in cui questi vengono prodotti, sono tenuti ad iscriversi al sistema RENTRI.

Un veterinario iscritto al RENTRI ha diverse responsabilità legate alla gestione e alla tracciabilità dei rifiuti prodotti durante l’attività professionale.

  • Registrazione e iscrizione: il medico veterinario deve iscriversi al sistema RENTRI entro le scadenze stabilite, se produce rifiuti pericolosi, indipendentemente dalla forma organizzativa della sua attività.
  • Gestione dei registri cronologici: dopo l’iscrizione, il veterinario deve tenere un registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti, che deve essere mantenuto in formato digitale.
  • Tracciabilità digitale: il veterinario è responsabile della tracciabilità digitale dei rifiuti prodotti, assicurandosi che tutti i documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti siano digitalizzati e trasmessi al RENTRI secondo le norme vigenti.
  • Rispetto delle scadenze di trasmissione: è necessario trasmettere i dati al RENTRI con la frequenza richiesta, che può variare in base alla tipologia di rifiuti e alla dimensione dell’impresa.
  • Responsabilità ambientale: il veterinario è responsabile della corretta gestione dei rifiuti pericolosi, garantendo che siano smaltiti in modo sicuro per l’ambiente e la salute pubblica.
  • Conformità normativa: il veterinario deve essere a conoscenza delle normative vigenti e assicurarsi di rispettarle, evitando sanzioni amministrative derivanti dalla mancata registrazione o dalla gestione non conforme dei rifiuti.

Chi si deve riscrivere al RENTRI, e quanto costa?

Sono tenuti a iscriversi al RENTRI tutti i “produttori di rifiuti pericolosi”, anche quelli non configurati come ente e impresa.

I soggetti obbligati, le scadenze e i costi sono così sintetizzabili:

  • gli enti o imprese con più di 50 dipendenti dovevano iscriversi entro il 13 febbraio 2025; di fatto passano direttamente dal vecchio registro cartaceo al registro informatico (costo di iscrizione per ogni unità locale: 10 euro/ anno per diritti di segreteria, 100 euro contributo primo anno, 60 euro/anno contributo anni successivi). Le strutture veterinarie con più di 50 addetti sono il 5%1;
  • gli enti o imprese con più di 10 e meno di 50 dipendenti tengono il nuovo registro cartaceo dal 13 febbraio 2025 fino alla data di iscrizione al RENTRI (che deve avvenire tra il 15/6 e il 14/8/25). Dalla data di iscrizione dismettono il registro cartaceo e passano al registro informatico (costo di iscrizione per ogni unità locale: 10 euro/anno per diritti di segreteria, 50 euro contributo primo anno, 30 euro/anno contributo anni successivi). Le strutture veterinarie con più di 10 e meno di 50 addetti sono il 14%2;
  • gli enti o imprese fino a 10 dipendenti sono tenuti a iscriversi al RENTRI a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026. Le strutture veterinarie fino a 10 dipendenti sono l’81%.3

Con Codice Ateco 75 sono iscritte alla CCIAA oltre 1.270 imprese di cui più di 500 sono Società di capitali, mentre il resto sono Società di persone. Su oltre 8.400 attività veterinarie, dunque, circa 7.100 sono attività professionali che agli effetti del RENTRI sono le ultime a doversi iscrivere; cioè tutte le strutture veterinarie produttrici di rifiuti pericolosi non configurati come enti o imprese sono tenute a iscriversi al RENTRI a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026.

Dalla data di iscrizione, queste dismettono il registro cartaceo e passano al registro informatico (costo di iscrizione per ogni unità locale: 10 euro/anno per diritti di segreteria, 15 euro contributo primo anno, 10 euro/anno contributo anni successivi). Al di là di questi termini, scatterà per tutti i soggetti l’obbligo di adottare il formulario di identificazione rifiuti in formato digitale. Mancare queste deadline può comportare gravi conseguenze legali e amministrative, perciò è cruciale agire tempestivamente.

Devo iscrivermi al RENTRI?

La mia struttura produce rifiuti pericolosi derivati dall’uso o dal consumo di:

  • materiali monouso come guanti, mascherine e camici contaminati;
  • oggetti taglienti come aghi, siringhe e bisturi usati;
  • materiali utilizzati per il trattamento degli animali, come garze, drenaggi e pannoloni contaminati;
  • sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose;
  • farmaci utilizzati principalmente nella chemioterapia per trattare il cancro.

Per capire in ambulatorio sono presenti rifiuti potenzialmente pericolosi, è utile spuntare la seguente check list:

  1. Eseguo atti medico-veterinari uso di bisturi e altri taglienti, aghi, siringhe, camicia mascherine, guanti e altri dispositivi monouso?
  2. Faccio uso di garze, drenaggi, pannolini e altro materiale da medicazione?
  3. Faccio uso di prodotti chimici sulla confezione dei quali è applicata o stampata un’etichetta contenente uno o più pittogrammi di sostanze pericolose?
  4. Faccio uso di chemioterapici, citostatici e altri farmaci antitumorali?

Quindi, in pratica, si effettua una ricognizione per verificare e registrare tutti rifiuti pericolosi, per poi trattarli in conformità con la normativa vigente. Se almeno una risposta è positiva, sarà necessario iscriversi al RENTRI.

Quali sono i rifiuti pericolosi?

I rifiuti pericolosi sono quelli inclusi nell’Allegato D Parte IV del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 e classificati nel sottocapitolo 18 02 come Rifiuti legati alle attività di ricerca, diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali.

pittogramma-rischio-biologico
© Egoreichenkov Evgenii – shutterstock.com

Di questi sono considerati pericolosi quelli con i seguenti codici EER:

  • EER 18 02 01
  • EER 18 02 02
  • EER18 02 05
  • EER18 02 07

Tipologie di rifiuti pericolosi in base al codice EER

EER 18 02 01

Il codice EER (precedentemente CER) 18 02 01 si riferisce a “oggetti da taglio” derivanti da attività sanitarie e veterinarie, escluse le categorie classificate come pericolose (ad esempio, il codice 18 02 02). Più specificatamente, identifica oggetti da taglio che non contengono sostanze pericolose e non rappresentano un rischio infettivo diretto. Questo codice è parte dell’Elenco Europeo dei Rifiuti e identifica rifiuti non pericolosi prodotti nel settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca correlate.

Caratteristiche principali
  • Settore di origine: attività sanitarie e veterinarie, inclusa la ricerca, diagnosi, trattamento, e prevenzione delle malattie negli animali.
  • Tipologia: rifiuti non pericolosi (NP), come indicato dalla classificazione generale dei codici EER; tuttavia, diventano pericolosi se entrano in contatto con materiali biologici.
  • Gestione: questi rifiuti devono essere raccolti e smaltiti secondo normative specifiche per garantire la sicurezza ambientale e sanitaria, ma non richiedono precauzioni particolari per evitare infezioni.

EER 18 02 02

Questo codice identifica rifiuti derivati da attività sanitarie ritenuti pericolosi.

  • Origine: provengono da attività veterinarie o di ricerca su animali, in particolare da ambienti di isolamento infettivo o da situazioni in cui è stata diagnosticata una patologia trasmissibile.
  • Contaminazione: possono essere contaminati da sangue, secrezioni biologiche (come liquido cerebro- spinale, pleurico, peritoneale, ecc.), feci o urine contenenti agenti patogeni trasmissibili.
Esempi di rifiuti EER 18 02 02
  • Materiali monouso come guanti, mascherine e camici contaminati.
  • Oggetti taglienti come aghi, siringhe e bisturi usati.
  • Materiali utilizzati per il trattamento degli animali, come garze, drenaggi e pannoloni contaminati.
Modalità di gestione
  • Raccolta: devono essere raccolti in contenitori specifici (rigidi per oggetti taglienti o doppi contenitori per altri tipi di rifiuti). I contenitori devono riportare la dicitura “Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo” e il simbolo di rischio biologico.
  • Precauzioni: manipolazione con dispositivi di protezione individuale (DPI) come guanti monouso e mascherine. Conservazione in ambienti asciutti e puliti fino al trasporto.
  • Smaltimento: devono essere inviati a impianti autorizzati per sterilizzazione o incenerimento, secondo le normative vigenti. Questi rifiuti richiedono una gestione rigorosa per prevenire rischi di infezione sia per gli operatori che per l’ambiente.

EER 18 02 05

Il codice EER 18 02 05 identifica i rifiuti costituiti da sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose. Questo codice è classificato come Mirror Hazardous (MH), il che significa che il rifiuto può essere considerato pericoloso o non pericoloso a seconda della sua composizione chimica specifica e delle proprietà pericolose rilevate. Questo codice è utilizzato principalmente nel contesto della ricerca e della cura della salute animale, dove vengono generati rifiuti chimici che possono includere sostanze tossiche, corrosive o inquinanti.

Dettagli
  • Descrizione: sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose.
  • Classificazione: Mirror Hazardous (MH), la cui pericolosità dev’essere valutata in base alla presenza di sostanze pericolose e alle loro concentrazioni.
  • Normativa: la gestione di questi rifiuti deve rispettare le normative europee e nazionali relative alla classificazione, etichettatura e smaltimento dei rifiuti pericolosi, come previsto dal regolamento REACH e CLP.
Gestione

Per determinare se un rifiuto classificato con questo codice è effettivamente pericoloso, è necessario:

  1. analizzare la composizione chimica del rifiuto;
  2. identificare le sostanze pericolose presenti e i relativi codici di dichiarazione di rischio (hazard statement codes);
  3. valutare le proprietà pericolose del rifiuto, come tossicità, infiammabilità o impatti ambientali.

EER 18 02 07

Il codice EER 18.02.07 si riferisce ai medicinali citotossici e citostatici utilizzati nel settore veterinario o in attività di ricerca legate agli animali. Questi farmaci sono classificati come rifiuti pericolosi e richiedono un trattamento speciale per lo smaltimento, generalmente attraverso incenerimento, a causa della loro tossicità e potenziale impatto ambientale.

Caratteristiche dei farmaci citotossici e citostatici
  • Definizione: sono farmaci utilizzati principalmente nella chemioterapia per trattare il cancro. Agiscono inibendo la crescita e la divisione delle cellule tumorali.
  • Tipologie: includono alchilanti, antimetaboliti, antibiotici citotossici, inibitori della topoisomerasi e inibitori della mitosi. Uso: utilizzati per trattare diverse forme di cancro, come carcinoma mammario, leucemie, linfomi, carcinoma polmonare, ecc.
  • Smaltimento: i medicinali citotossici e citostatici scaduti o inutilizzabili devono essere gestiti con precauzioni speciali e smaltiti attraverso incenerimento.
Gestione

La gestione di questi rifiuti è regolamentata da norme specifiche che prevedono l’incenerimento come metodo di smaltimento principale per ridurre il rischio di contaminazione ambientale e sanitaria.

I rifiuti pericolosi EER 18 02 05

L’allegato 1 (caratteristiche di pericolo per i rifiuti) alla parte IV del Dlgs 3 aprile 2006 n. 152 definisce le caratteristiche di pericolosità. Per semplificare possiamo fare l’inventario della sostanze chimiche e verificare se sull’etichetta – che deve avere caratteristiche specifiche – sono presenti i pittogrammi riprodotti qui sotto.

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pittogrammi-rifiuti-pericolosi

I rifiuti pericolosi in pratica

I rifiuti, come attualmente in uso, devono essere raccolti e conservati temporaneamente in modo sicuro, in attesa del conferimento al gestore autorizzato, cioè un’azienda iscritta all’Albo nazionale dei gestori ambientali tenuto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Del resto, ogni struttura veterinaria ha già un gestore che si occupa del ritiro dei rifiuti e di fatto, rispetto allo status quo, il RENTRI non cambia molto il ventaglio di adempimenti a carico dei veterinari. Quando arriva il momento di conferire i rifiuti al gestore autorizzato, si deve anche provvedere alla corretta compilazione del relativo formulario.

Normalmente è il gestore che ha già un rapporto con la struttura a fornire un vademecum per assolvere anche a quest’incombenza. In sintesi, le novità per il medico veterinario rispetto alla gestione dei rifiuti pericolosi risiedono nell’obbligo di iscrizione al Registro entro il termine stabilito (che per la stragrande maggioranza delle strutture veterinarie sta nella finestra temporale 15 dicembre 2025-13 febbraio 2026), nel pagamento della quota di iscrizione e di quella annuale e adeguamenti dell’impianto sanzionatorio.

Come si accede al RENTRI

La registrazione al sistema RENTRI avviene esclusivamente online, attraverso il portale ufficiale disponibile all’indirizzo: https://www.rentri.gov.it/area-operatori.

Per completare la procedura, i medici veterinari dovranno:

  • accedere al portale con le proprie credenziali digitali (SPID, CIE);
  • fornire i dati relativi alla propria attività professionale;
  • indicare la tipologia di rifiuti pericolosi prodotti;
  • completare la registrazione seguendo le istruzioni fornite dal sistema.

L’accesso al RENTRI avverrà esclusivamente mediante autenticazione, al fine di acquisire l’identità digitale del soggetto che accede.

Gli strumenti che possono essere utilizzati per effettuare l’autenticazione sono:

  • CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
  • CIE (Carta d’Identità Elettronica);
  • SPID della persona fisica, anche ad uso professionale;
  • SPID della persona giuridica, anche ad uso professionale.

L’accesso al portale può essere effettuato sia da una persona fisica, attraverso il proprio dispositivo di identità digitale, sia da una persona fisica che utilizza un dispositivo di identità digitale riferito alla persona giuridica. Al momento dell’accesso, il titolare del dispositivo di autenticazione inserisce il codice fiscale che identifica l’impresa o l’ente per conto del quale intende accedere al RENTRI.

Nel caso di altra organizzazione, andranno inserite anche la partita IVA e la PEC del soggetto per conto del quale si intende accedere al RENTRI. Sarà il sistema stesso a verificare se il soggetto che ha effettuato la richiesta di accesso è tra i titolari della delega a operare per conto dell’impresa, dell’ente o dell’organizzazione. In questi ultimi due casi, verrà inviata una richiesta di conferma alla PEC associata e solo a seguito della conferma, il titolare del dispositivo di identità digitale potrà accedere al RENTRI.

La documentazione

Il sistema RENTRI prevede l’impiego di tre documenti.

Il Registro di carico e scarico

Si tratta di una lista in cui sono riportati i rifiuti prodotti, le relative caratteristiche di pericolo, i codici CER (o EER) di appartenenza, la quantità di rifiuti prodotta e il riferimento dei FIR (vedere oltre) per il conferimento presso il centro di smaltimento.

Il Registro di carico e scarico deve essere tenuto in formato cartaceo (scaricabile dal sito RENTRI) fino alla decorrenza dell’obbligo di iscrizione al RENTRI, dopodiché obbligatoriamente solo in formato digitale. Le normative vigenti in materia di gestione dei rifiuti (come previsto dal Testo Unico Ambientale Dlgs 152/2006) impongono che i registri di carico e scarico vengano conservati presso la sede legale dell’azienda o presso l’unità locale dove i rifiuti sono prodotti, gestiti o stoccati.

Attenzione: tutti i registri cartacei dovranno essere conservati per cinque anni dall’ultima registrazione. Nel passaggio dal formato cartaceo al digitale, quelli vecchi non potranno più essere utilizzati, qualora rimangano degli spazi disponibili, andranno barrati. La numerazione del nuovo registro dovrà cominciare dal numero successivo a quello relativo all’ultimo movimento di quello vecchio.

Il registro digitale RENTRI dovrà essere vidimato digitalmente mediante l’assegnazione di un codice univoco dal servizio di vidimazione digitale delle Camere di commercio. Le tempistiche per l’annotazione nel registro cronologico di carico e scarico digitale sono stabilite dalla normativa nazionale; per i produttori di rifiuti la registrazione deve essere effettuata almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dal suo scarico.

Il Formulario di identificazione dei rifiuti (FIR)

Questo è un documento che durante il trasporto accompagna i rifiuti stessi in modo che possano essere sempre identificati e che, qualora necessario, renda possibile risalire al produttore o detentore.

Nel FIR sono inseriti:

  • il produttore del rifiuto;
  • il trasportatore che si occupa del conferimento;
  • il destinatario (centro di smaltimento o stoccaggio);
  • il codice EER di appartenenza e la relativa descrizione;
  • le caratteristiche di pericolo;
  • il quantitativo di rifiuto trasportato;
  • i dati del mezzo utilizzato per il trasporto.

La redazione e compilazione di questi formulari è obbligatoria per legge e conseguentemente va fatta in maniera precisa e dettagliata per evitare all’azienda produttrice di rifiuti di incorrere in sanzioni dovute al mancato rispetto delle normative.

L’utilizzo del FIR prevede tre momenti:

  1. la compilazione iniziale: il produttore compila il formulario e lo firma;
  2. durante il trasporto: il trasportatore controfirma e consegna il FIR al destinatario insieme ai rifiuti;
  3. all’arrivo presso il destinatario: l’impianto destinatario verifica i rifiuti ricevuti, firma il FIR e ne restituisce una copia al produttore, certificando l’avvenuto smaltimento o recupero.

Il FIR deve essere conservato per cinque anni sia dal produttore, sia dal trasportatore, sia dal destinatario. Anche il FIR, con l’introduzione del RENTRI, sarà progressivamente digitalizzato, in questo modo sarà semplificata la tracciabilità e si avranno meno errori di compilazione. Tuttavia, fino alla piena operatività del RENTRI (prevista per il 2025-2026), il formulario cartaceo rimane obbligatorio.

Il Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD)

Si tratta di una notificazione annuale che riassume la gestione dei rifiuti risalente all’anno precedente. Il MUD è un modello di dichiarazione ambientale che serve a controllare la produzione e lo smaltimento dei rifiuti, il cui scopo è quello di garantire la tracciabilità dei rifiuti prodotti, trasportati, intermediati, smaltiti o avviati al recupero.

Sono obbligati a presentare il MUD Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti pericolosi. A differenza dei precedenti documenti, il MUD deve essere presentato esclusivamente in formato telematico. E la scadenza per la sua presentazione è generalmente fissata al 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento, ma è importante verificare eventuali aggiornamenti o eccezioni specifiche.

RENTRI, documenti e sanzioni

La normativa per la gestione dei rifiuti prevede ovviamente anche un impianto sanzionatorio per le inadempienze e gli errori.

Le sanzioni previste dal RENTRI riguardano principalmente 5 ambiti.

  • Mancata o irregolare iscrizione:
    • rifiuti non pericolosi: da 500 a 2.000 euro;
    • rifiuti pericolosi: da 1.000 a 3.000 euro; riduzione di un terzo se l’iscrizione avviene entro 60 giorni dalla scadenza.
  • Errori nel registro di carico e scarico:
    • rifiuti non pericolosi: da 2.000 a 10.000 euro;
    • rifiuti pericolosi: da 10.000 a 30.000 euro;
    • per le aziende con meno di 15 dipendenti è previsto un importo minore: da 1.040 a 6.200 euro per rifiuti non pericolosi e da 2.070 a 12.400 euro per quelli pericolosi.
  • Trasporto senza FIR: da 1.600 a 10.000 euro per entrambi i tipi di rifiuti, con reclusione fino a 2 anni per quelli pericolosi.
  • Errori formali nei registri: da 260 a 1.550 euro per entrambi i tipi di rifiuti.
  • Mancata conservazione dei registri: da 260 a 1.550 euro per entrambi i tipi di rifiuti.

Le sanzioni possono essere più severe se i dati trasmessi sono incompleti o inesatti e rilevanti per la tracciabilità dei rifiuti.

Per quanto riguarda il registro di carico e scarico, chiunque omette di tenerlo o lo tiene in modo incompleto relativamente ai rifiuti non pericolosi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 a 15.500 euro (la sanzione è ridotta da 1.040 a 6.200 euro nel caso di imprese con meno di 15 dipendenti).

Le sanzioni per errori relativi ai rifiuti pericolosi invece vanno da 15.500 a 93.000 euro, con la possibilità di ulteriori sanzioni accessorie come la sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile (da 2.070 a 12.400 euro per le imprese con meno di 15 dipendenti).

Inoltre sono previste sanzioni per inesattezze o incompletezze formali ma con dati ricostruibili o per la mancata conservazione del registro, che vanno da 260 a 1.550 euro. Gli errori possono essere corretti barrando i dati errati e riportando nel campo “annotazioni” quelli corretti e il motivo della correzione.

Le sanzioni relative al FIR riguardano:

  • errori o omissioni nella gestione: multe che possono arrivare fino a 93.000 euro e, nei casi più gravi, responsabilità penali con possibili condanne detentive fino a due anni;
  • trasporto effettuato senza FIR o con dati inesatti: sono previste sanzioni amministrative per i rifiuti non pericolosi (da 1.600 a 10.000 euro), e nel caso di quelli pericolosi, anche penali, compresa la reclusione fino a due anni;
  • vidimazione non effettuata: l’uso di formulari non vidimati comporta ulteriori sanzioni, in quanto compromette la validità del documento.

Per il MUD, in caso di ritardo nella presentazione, sono previste sanzioni che variano da 26 a 160 euro se presentato entro i 60 giorni successivi alla scadenza.

Strategie per evitare le sanzioni

Le sanzioni RENTRI possono ricadere sul legale rappresentante dell’azienda, come previsto dagli articoli 12 del DM 59/2023 e 258 del Dlgs 152/06. Per evitare le sanzioni, è fondamentale mantenere la conformità normativa attraverso la corretta gestione dei registri e la trasmissione tempestiva dei dati. La digitalizzazione dei processi e l’uso di strumenti tecnologici possono aiutare a ridurre gli errori e garantire la tracciabilità dei rifiuti.

Normativa di riferimento:
  • Dlgs 3 aprile 2006, n. 152: l’art. 188-bis del Dlgs 152/2006, nell’attuale formulazione, aggiornata a seguito della pubblicazione del Dlgs 213/2022, dispone che il sistema di tracciabilità dei rifiuti si componga delle procedure e degli strumenti di tracciabilità dei rifiuti integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, e che il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti sia gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, con il supporto tecnico operativo dell’Albo nazionale dei gestori di cui all’articolo 212. Lo stesso articolo, al comma 3 bis, individua i soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI e stabilisce che l’iscrizione al Registro elettronico nazionale comporta il versamento di un diritto di segreteria e di un contributo annuale, al fine di assicurare l’integrale copertura dei costi di funzionamento del sistema.
  • Dlgs 23 dicembre 2022, n. 213: il Decreto Legislativo 23 dicembre 2022 n. 213, recante “Disposizioni integrative e correttive al Decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1° giugno 2023. Il provvedimento modifica la parte IV del Dlgs 152/2006, con riferimento al Titolo I (gestione dei rifiuti), al titolo II (gestione degli imballaggi), al titolo III (gestione di particolari tipologie di rifiuti) e all’Allegato D (elenco dei rifiuti). In particolare, le modifiche all’art. 188 bis del Dlgs 152 del 2006 per quanto concerne il sistema di tracciabilità dei rifiuti confermano che la gestione del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti è affidata al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica che opera con il supporto tecnico operativo dell’Albo nazionale dei gestori ambientali. Viene inoltre stabilito che agli oneri di funzionamento del RENTRI si provvede con i proventi derivanti dai diritti di segreteria e con il contributo da versare al momento dell’iscrizione e, successivamente, annualmente.
  • Decreto 4 Aprile 2023, n. 59: questo decreto, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 188-bis del Dlgs 3 aprile 2006, n.152, rappresenta il regolamento che disciplina il sistema di tracciabilità dei rifiuti (che si compone delle procedure e degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 del Dlgs n.152 del 2006) integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI). Il regolamento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 maggio 2023 ed è entrato in vigore il 15 giugno 2023; da tale data decorrono le scadenze per l’iscrizione al RENTRI. Il regolamento disciplina in particolare l’organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità, definendo:
    • i modelli e i formati relativi al registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti e al formulario di identificazione dei rifiuti con l’indicazione delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta degli stessi;
    • le modalità di iscrizione al RENTRI e i relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati oppure da parte di coloro che intendano volontariamente aderirvi;
    • il funzionamento del RENTRI ivi incluse le modalità di trasmissione dei dati;
    • le modalità per la condivisione dei dati del RENTRI con l’Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale (ISPRA) e per il coordinamento tra le comunicazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70 e gli adempimenti previsti dal RENTRI;
    • le modalità di interoperabilità per l’acquisizione della documentazione di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti;
    • le modalità di svolgimento delle funzioni di supporto tecnico-operativo da parte dell’Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell’articolo 188-bis, comma 1, del Dlgs n. 152 del 2006;
    • le modalità di accesso ai dati del RENTRI da parte degli organi di controllo;
    • le modalità per la verifica e l’invio della comunicazione dell’avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti nonché le responsabilità da attribuire all’intermediario.
  • Decreto direttoriale n. 97 del 21 settembre 2023: Il regolamento recante la disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del RENTRI e i relativi allegati che disciplinano il modello di registro cronologico di carico e scarico e di formulario di identificazione è stato adottato con il DM 4 aprile 2023, n. 59. L’articolo 13 del regolamento stabilisce la tempistica, dalla data di entrata in vigore del regolamento, per l’iscrizione al RENTRI da parte dei soggetti interessati. Gli articoli 9, 4 e 7 stabiliscono le tempistiche per l’applicabilità dei nuovi modelli nonché delle disposizioni generali sul registro cronologico di carico e scarico e sul formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale. Alcune disposizioni contenute nel regolamento recano riferimenti ad intervalli temporali connessi all’entrata in vigore degli adempimenti previsti. Il Decreto Direttoriale del 21 settembre 2023 fornisce le indicazioni per semplificare il rispetto, da parte dei soggetti interessati, delle tempistiche di iscrizione al RENTRI e delle altre scadenze previste.
  1. Fonte: FVE VetSurvey 2023 ↩︎
  2. Fonte: FVE VetSurvey 2023 ↩︎
  3. Fonte: FVE VetSurvey 2023 ↩︎

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