Per districarsi nei meandri burocratici che ostacolano l’attivazione di un Pet Corner da parte di una struttura veterinaria,
ecco come predisporre un Dossier, destinato agli uffici e alle autorità competenti, per avviare l’iter amministrativo per l’ammissione di questa attività professionale accessoria.

Pet Corner: se e da ventiquattro anni che se ne parla ma non siamo ancora arrivati a uno straccio di documento ufficiale di indirizzo, ci sarà un motivo, oppure no? L’ultima apparizione risale al 2019, nelle “Linee di indirizzo FNOVI relative agli aspetti organizzativi, strutturali, procedurali, strumentali e di personale operativo per l’erogazione di adeguate prestazioni medico veterinarie nelle strutture per animali d’affezione”, in cui il Pet Corner viene rapidamente così liquidato:

Pet Corner. Nella struttura possono essere presenti prodotti commerciali in vendita (c.d. Pet Corner) secondo la normativa vigente localmente”.

FNOVI

Tutto il periodo, così stringato, sta a testimoniare con quanta poca convinzione sia stato scritto. Quel “possono essere presenti prodotti…” dal tono blandamente concessorio e ben lontano dall’originario articolo fantasma da cui tutto avrebbe dovuto avere inizio1, mentre la parola tabù, cioè “vendita”, sembra messa lì come un implicito altolà lessicale. Il riferimento alle pressoché inesistenti normative locali che in teoria sarebbero state approvate su iniziativa degli organi periferici della Veterinaria opportunamente istruiti dalla Federazione, suona come uno sberleffo.

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© LightField Studios – shutterstock.com

Il timore che un ambulatorio possa trasformarsi in un bazar finora ha prevalso sullo spirito di servizio al cliente che sta alla radice del Pet Corner. E così abbiamo continuato a buttare via il neonato con l’acqua sporca. Da qualche anno però stiamo lavorando per sdoganare questo aspetto e per ritagliargli lo spazio che gli compete nella Veterinaria privata moderna, e se non c’è stata un’azione top-down, forse potrà aver più efficacia un movimento bottom-up. Un’iniziativa che partendo dalla base possa avviare e portare a compimento un corpus di normative vigenti localmente che potrà sbloccare la diffusione del Pet Corner.

Per questo abbiamo prodotto il manuale “Obiettivo Pet Corner2 che ha voluto raccogliere tutte le esperienze normative realizzate dai vari livelli amministrativi e fornito un iter implementativo coerente e solido.

Il dossier in 4 punti

Oggi presentiamo l’upgrade di quel primo contributo, cioè il Dossier Pet Corner, che d’ora in poi chiameremo Dossier, che ha un approccio più snello e risponde alle istanze di taluni Enti Locali che – lungi dal rifiutare il Pet Corner – vogliono renderlo inattaccabile da critiche e contestazioni della cittadinanza. Nel Dossier, destinato all’Ufficio Protocollo dell’Ente Locale, e quindi al SUAP e al sindaco, siamo partiti dall’informazione sull’esistenza del Pet Corner per poi passare al suo riconoscimento formale e alla sua normazione.

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© Tatiana Popova – shutterstock.com

Gli argomenti trattati nel Dossier sono quattro e illustrano in forma sintetica l’essenza, la fattibilità e il più plausibile iter amministrativo per l’ammissione dell’attività professionale (non commerciale) accessoria sul territorio del Comune:

  1. Cos’e il Pet Corner
  2. Il riconoscimento del Pet Corner
  3. Il modello di riferimento
  4. Il processo di normazione

Cos’è il Pet Corner

Dal 2000 e stata introdotta nel Codice Deontologico della Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani (FNOVI) la facoltà di integrare le prestazioni professionali veterinarie con la consegna di prodotti per la salute e il benessere degli animali in cura; questa attività è comunemente denominata “Pet Corner”.

Esso non è regolamentato da normative nazionali ma riconosciuto e codificato da vari Enti territoriali e previsto, come appena visto, nelle Linee d’indirizzo FNOVI del 2019. In accordo con quanto deliberato da sei Enti territoriali3 e condiviso dalla FNOVI, il Pet Corner è stato inquadrato come servizio professionale veterinario accessorio sotto lo stesso codice Ateco 75.00.00, e non assimilato ad attività di commercio. Il suo status è stabilito da un atto amministrativo dell’Ente Locale (Comune o Citta metropolitana). In ogni caso, tutti i documenti – il corpus degli atti amministrativi prodotti dagli Enti territoriali – di riferimento sono raccolti nel volume “Obiettivo Pet Corner”.

Caratteristiche e requisiti del Pet Corner

  • Il Pet Corner è un servizio professionale accessorio di cessione di prodotti per la salute e il benessere degli animali da affezione (PSBA), complementare a una prestazione clinica e marginale.
  • I PSBA sono inquadrabili nelle tre categorie merceologiche:
    • a. Diete cliniche (parnut) e integratori alimentari;
    • b. parafarmaci per uso esterno, topici (otologici, oftalmologici, dermatologici, cicatrizzanti …), non farmaci;
    • c. dispositivi, strumenti e attrezzature connessi alla salute degli animali.
  • La cessione è effettuata direttamente dal medico veterinario per gli animali in cura dei clienti della struttura.
  • Gli spazi e le strutture dedicati non devono interferire con la pratica clinica e non devono essere visibili dall’esterno della struttura (divieto di pubblicità/esposizione).
  • La cessione è soggetta agli adempimenti fiscali e amministrativi della prestazione professionale principale dalla quale dipende.
  • L’attività deve essere ricompresa nell’ambito dell’autorizzazione sanitaria al funzionamento della struttura.
  • Il medico veterinario nell’esercizio del Pet Corner non vende prodotti ma presta un servizio professionale accessorio.

Il riconoscimento del Pet Corner

Il ruolo dell’Ente Locale e decisivo per l’implementazione e lo sviluppo del Pet Corner, per questo abbiamo predisposto questo Dossier, allo scopo di fornire tutti gli elementi per poter procedere al suo riconoscimento formale. In base alle esperienze pregresse degli Enti che ne hanno adottato la modalità, l’iter prevede una fase di acquisizione di informazioni a cura del personale dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP, anche tramite il Dossier), quindi la discussione in Giunta/Consiglio comunale e l’approvazione di un dispositivo che ammetta questa attività fra quelle consentite sul territorio di competenza.

Indipendentemente dalle normative regionali in materia di strutture veterinarie (vedi appendice sul testo Obiettivo Pet Corner) è l’amministrazione locale che esercita il controllo sulle attività produttive stabilite sul suo territorio, che riconosce e ammette il Pet Corner e pertanto il primo passo deve essere sempre fatto verso il SUAP del Comune o Citta metropolitana che – previo parere favorevole dell’ASL/ATS competente – con l’accettazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), di fatto lo autorizza.

Rivolgersi al SUAP: step by step

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L’home page di https://www.impresainungiorno.gov.it/ dove è possibile cercare il SUAP del proprio comune.
  • Digitando il nome del Comune si accede al relativo SUAP e in certi casi si viene reindirizzati a un portale telematico per l’espletamento online delle formalità.
  • La modulistica afferente alla voce “Strutture Veterinarie” talvolta contempla la fattispecie del Pet Corner, più spesso è prevista l’opzione “Variazione” o, con qualche forzatura, “Trasformazione (non edilizia) dei locali” con il campo per la specifica della modifica.
  • In ogni caso – previo accordo con il responsabile del SUAP – è opportuno/necessario inviare i documenti su elencati, a mezzo pec o altra modalità, per integrare la comunicazione.
  • L’assenza della previsione specifica nella modulistica non esclude la proposizione della SCIA per il Pet Corner (attenzione: alcuni comuni hanno protocollato la SCIA, prendendo semplicemente atto della comunicazione e della validità del suo impianto giuridico).
  • Attenzione! Nella redazione del testo della modulistica è da evitare l’uso dei termini vendere/vendita e dispensare/dispensazione perché, seppure utilizzati comunemente (soprattutto il secondo), sono propri ed evocativi di un’attività commerciale. Nel caso del Pet Corner, servizio professionale veterinario accessorio – come chiarito nella FAQ FNOVI n. 445 a proposito del farmaco – è doveroso usare i termini cedere/cessione o consegnare/consegna. Infatti, essendo il verbo “vendere” sinonimo di “cedere per denaro”, il termine “cedere” risulta più idoneo a definire una transazione non propriamente commerciale.

Il modello di riferimento per attivare il Pet Corner

Questo protocollo è il prodotto della sintesi ragionata delle esperienze maturate negli Enti che hanno già riconosciuto il Pet Corner e che si propone come riferimento per l’acquisizione di un modus operandi standard ferme restando le peculiari caratteristiche del contesto locale. Ricapitolando, per attivare il Pet Corner, secondo l’iter proposto, è necessario:

  • ottenere il parere favorevole del Servizio Veterinario dell’ASL/ATS competente (che attesta l’idoneità degli ambienti e la validità dell’autorizzazione sanitaria)
  • contestualmente trasmettere (in cartaceo per raccomandata AR o via pec) la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al SUAP4 del Comune in cui e ubicata la struttura veterinaria, allegando la Dichiarazione sostitutiva – atto di notorietà – circa la regolarità del pagamento dei tributi locali (TaRSU, IMU, TOSAP-COSAP…)
  • attendere, in ogni caso, la risposta del Comune5

Il processo di normazione

La necessità di alcune Amministrazioni locali di “blindare” il Pet Corner da eventuali contestazioni ha condotto a uno schema di processo di riconoscimento e normazione che coinvolge il Consiglio comunale e conferisce la massima legittimazione democratica all’attività veterinaria accessoria.

Premesso che solo la Regione Toscana ha codificato il Pet Corner, i giochi si fanno a livello di Enti locali dove è stabilita la struttura veterinaria e seguono, nel modello proposto, alcuni passaggi ben precisi. Certo l’ideale sarebbe che tutte le Regioni seguissero l’esempio toscano apportando un’integrazione alle normative sulle strutture veterinarie ma – siamo realisti – voler coordinare e sincronizzare tutte le Amministrazioni regionali per un celere processo di adeguamento e di fatto un’incitazione all’immobilismo.

E siccome il meglio è nemico del bene voliamo basso e partiamo dalla base.

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Schema riassuntivo del processo di normazione del Pet Corner.

Il primum movens laddove non sia già previsto il Pet Corner, è la presentazione del Dossier al SUAP da parte del medico veterinario con la documentazione annessa opportunamente compilata.

Protocollato il Dossier, il Comune può limitarsi a prendere atto dell’istanza presentata oppure avviare un processo di riconoscimento ufficiale e più articolato che prevede il passaggio del Dossier all’attenzione del sindaco, il quale può dare subito mandato al responsabile del SUAP di emanare una Determina dirigenziale con le specifiche del Pet Corner come Servizio Veterinario Accessorio, oppure avviare un iter che preveda il voto in Consiglio comunale che rappresenta idealmente la volontà della cittadinanza.

Se il riconoscimento del Pet Corner viene validato dalla maggioranza semplice del Consiglio comunale, la Determina dirigenziale chiude comunque il processo di adozione del Pet Corner da parte dell’Amministrazione locale. In alcuni casi la previsione del Pet Corner e inserita nel Regolamento d’Igiene alla sezione riguardante le strutture veterinarie, mentre in altri casi si tratta di un provvedimento isolato che va a integrare la disciplina esistente.

In ogni caso, allo stato attuale il Comune e la sua Giunta sono gli interlocutori del medico veterinario che presenta la sua comunicazione e in tal modo è il veterinario stesso che diventa protagonista del cambiamento che molti reclamano ma nessuno si impegna a realizzare.

  1. Art. 52 del Codice deontologico: “Il Medico Veterinario può cedere ai propri clienti prodotti attinenti alla salute degli animali in cura. Detta attività va comunque svolta in forma diretta e non può essere pubblicizzata. È vietata l’esposizione dei prodotti” ↩︎
  2. Il volume “Obiettivo Pet Corner” è disponibile gratuitamente in formato pdf all’indirizzo: https://bit.ly/4aMpyJe; la versione cartacea su Amazon. ↩︎
  3. 2001 Comune di Bologna, 2003 Comune di Napoli, 2004 Comune di Reggio Emilia, 2009 Regione Toscana, 2014 Nuovo Circondario Imolese (NCI). ↩︎
  4. I moduli editabili in formato Word sono scaricabili all’indirizzo https://bit.ly//3yzRqBW ↩︎
  5. Silenzio assenso. Termine fissato dalla legge per la conclusione del procedimento: giorni 60 ex art. 19 Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. N.B. L’attività può essere avviata immediatamente. Entro 60 giorni l’amministrazione effettua i controlli di sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell’attività . Qualora venga verificata la carenza di tali requisiti, l’amministrazione può vietare la prosecuzione dell’attività o richiedere all’interessato di conformare le attività alla normativa vigente. (Tabella A – DLgs 25 novembre 2016, n. 222). ↩︎

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